E’ stato ufficializzato un disegno di legge presentato al Senato lo scorso 11 marzo col numero A.S. 2831 e intitolato “Nuove norme in materia di vigilanza sulla Societa’ italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)”. Il disegno è stato assegnato alla 1^ Commissione Affari Costituzionali in sede referente in data 30 marzo (assegnazione annunciata nella seduta n. 575 del 30 marzo), mentre pareri sono stati chiesti alla 2^ Commissione Giustizia; 5^ Commissione Bilancio e 7^ Commissione Istruzione pubblica, beni culturali.
Il disegno è stato presentato dai senatori Bobbio, Semeraro, Tarolli, Demasi, Righetti, D’amico e Curto, con la motivazione che “Le funzioni del Comitato per la tutela della proprietà intellettuale di cui all’articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, sono diventati l’elemento prevalente della tutela del diritto d’autore.
A questi fini la rilevanza del Comitato antipirateria assume un ruolo fondamentale nella valutazione delle strategie del Governo in materia di diritto d’autore e tale aspetto determina l’esigenza di riferire le competenze in materia alla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri modificando le indicazioni di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419”.
Pertanto è previsto nell’unico articolo del disegno che “a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di correlare le attività del Comitato per la tutela della proprietà intellettuale di cui all’articolo 19 della legge 18 agosto 2000, n. 248, con le attività in materia di diritto d’autore, la vigilanza sulla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) prevista dall’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri” (il testo del documento si trova qui).
Il disegno di legge, così come concepito, presta il fianco a diverse critiche. Innanzitutto vi è un’identificazione, poco corretta, della S.I.A.E. con il diritto d’autore. L’ente si occupa però solo di alcuni aspetti (e non di tutti gli aspetti) della materia, quali la tutela delle utilizzazione economiche (e solo di alcune di esse) delle opere dell’ingegno. Il diritto d’autore si occupa (per fortuna) anche di altro, e non può essere ridotto esclusivamente alla raccolta dei proventi o all’attività antipirateria.
Esisto inoltre altri due aspetti che meritano un’attenta valutazione:
1) Il disegno di legge prevede solamente, e dalle premesse della relazione di accompagnamento ci si aspetterebbe il contrario, lo spostamento della vigilanza della S.I.A.E. alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MBAC), e non di tutto il Servizio XI, che si occupa del diritto d’autore (la vigilanza è solo uno degli aspetti di cui si occupa il Servizio XI); si intensificherebbe così la divisione e lo spezzettamento tutt’ora in atto, della materia, contesa tra il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale presso la PCM, il Servizio XI e il Comitato consultivo permanente sul diritto d’autore ex art. 190 l.d.a. presso il MBAC, e il Comitato anticontraffazione presso il Ministero per le Attività Produttive istituito dall’ultima legge finanziaria;
2) Il disegno di legge in realtà non prevede la modifica del comma 8 dell’art. 7 del D. Lgs. 419/99 (e sarebbe stato meglio il contrario), e si dimentica del comma 5 del medesimo articolo, che prevede che lo statuto della S.I.A.E. sia adottato dall’Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, e approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
La redazione