Fotografia

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 10 gennaio 2014

La fotografia ha avuto un percorso di tutela accidentato: nella legge del 1925 era tutelata dal diritto d’autore, nella legge del 1941 è tutelata solo come oggetto di diritto connesso, dal 1979 rientra nella tutela del diritto d’autore. Tanto che oggi nella nostra legge troviamo le opere fotografiche, tutelate dal diritto d’autore, le fotografie semplici, tutelate nell’ambito dei diritti connessi al diritto d’autore, e le fotografie che non godono di tutela.

Ne consegue che il titolare, proprietario, di un’opera fotografica gode pienamente dei diritti d’autore sull’opera, mentre il titolare di una fotografia semplice gode dei diritti connessi al diritto d’autore, più limitati nel contenuto e nella durata.

Cosa significa? Che per utilizzare una fotografia è necessario chiedere l’autorizzazione al suo proprietario/titolare, e, se l’utilizzatore non lo fa, può subire una richiesta di risarcimento del danno.

Per districarti in questo labirinto, ti consigliamo la lettura della pagina Le opere fotografiche e le fotografie semplici

Molto spesso con la fotografia catturiamo le immagini di persone: a questo proposito ti consigliamo la lettura della pagina La tutela del ritratto.

Se vuoi saperne di più sul diritto d’autore in generale, ti consigliamo di leggere le seguenti sezioni:

Una definizione
La storia
Le fonti normative
Le opere tutelate
I soggetti tutelati
I diritti di utilizzazione economica
I diritti morali

Relativamente ai contratti del fotografo, a breve pubblicheremo delle pagine dedicate!