Norme

Da oggi la durata dei diritti sulla fotografia semplice passa da venti a settant’anni

L’art. 47 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182, intitolata “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese“, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre scorso, modifica l’art. 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore) e stabilisce l’estensione della durata della tutela della fotografia semplice – artt. da 87 e ss.  – da venti a settant’anni.

La norma entra in vigore in data odierna, 18 dicembre 2025.

Nella relazione illustrativa della Camera (il documento è disponibile qui) si legge:
L’articolo 47, introdotto dal Senato, estende a 70 anni (da 20) la durata del diritto esclusivo sulle fotografie che non siano “opera fotografica”. 
La disposizione in esame modifica l’articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Tale articolo 92 prevede che il diritto esclusivo sulle fotografie duri 20 anni dalla produzione della fotografia. Come detto, la novella qui proposta estende a 70 anni tale diritto.
La norma novellata fa riferimento alle fotografie “semplici” disciplinate nel Capo V (Diritti relativi alle fotografie) del titolo II (Diritti connessi all’esercizio del diritto d’autore) della citata legge n. 633 del 1941. L’articolo 87 del suddetto Capo V definisce le fotografie “semplici” quali ” immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche”. Non sono ricomprese in tale definizione le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Negli articoli successivi (dall’articolo 88 all’articolo 92 di cui si propone la modifica) viene disciplinato il regime di protezione di tali opere.
Per quanto concerne la nozione di “opera fotografica”, l’articolo 2 della medesima legge n. 633 comprende nel novero delle opere protette le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti della già menzionata “semplice fotografia”. I diritti di utilizzazione economica sull’opera fotografica durano sino al termine del settantesimo anno dopo la morte dell’autore. In relazione a tali opere, si applicano le disposizioni in materia di diritti morali e di sfruttamento economico di cui al capo III del Titolo I della legge n. 633 del 1941. 
Si rammenta che l’articolo 2 della legge n. 633 del 1941 elenca le opere protette ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge, in forza del quale sono tutelate le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, oltre ai programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche e alle banche di dati ove costituiscano creazione intellettuale dell’autore.

Nel Dossier del servizio studi della Camera dei Deputati si legge:

Più nel dettaglio, la relazione illustrativa specifica che “in una società dove la tecnologia accessibile ha reso gli strumenti fotografici (ad esempio i telefoni cellulari multimediali) alla portata di tutti, diventa imprescindibile riaffermare il valore autoriale del fotografo, ponendo particolare attenzione sull’eliminazione della distinzione tra fotografia semplice e opera fotografica, come prevista dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Tale distinzione non rispecchia più la complessità del lavoro del fotografo contemporaneo, che combina abilità tecniche, sensibilità creativa e processi post-produttivi innovativi. La centralità del fotografo come autore deve essere riconosciuta attraverso la tutela di tutto il processo creativo, dalla scelta dei parametri fotografici fino alle fasi di postproduzione.” In realtà, come si vedrà, la proposta non elimina la distinzione tra opera fotografica e fotografia, a punta ad aumentare il livello di protezione di questa seconda tipologia di opera.

Nel dossier si prosegue con ulteriori osservazioni della distinzione tra opere fotografiche, fotografie semplici e fotografie non protette, non tenendo conto però né della ragione storica che ha portato a questa triplice distinzione, né i numerosi orientamenti di merito e di Cassazione. È proprio la giurisprudenza, infatti, ad aver chiarito il confine tra creatività (tutela piena) e mera riproduzione.

La suddivisione italiana delle fotografie in tre diverse categorie di protezione appare oggi un modello fragile e poco coerente. Invece di limitarsi a estendere temporalmente i diritti sulle fotografie semplici – una misura che non ha prodotto i risultati sperati – sarebbe necessaria una riforma strutturale. L’obiettivo deve essere la semplificazione: abolire la categoria della “fotografia semplice” e armonizzare il nostro sistema a quello degli altri Paesi, dove il confine della tutela è più netto e moderno.

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Giovanni d'Ammassa

Avvocato dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e ultra runner.

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