A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
La legge sul diritto d’autore tutela le opere appartenenti alla letteratura, espresse in qualsiasi modo o forma, purché dotate di carattere creativo, unico e sufficiente requisito per la nascita del diritto di autore.
L’art. 2 l.d.a. indica, a titolo esemplificativo e quindi non tassativo, le singole categorie di opere protette nell’ambito della letteratura: le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose; la legge si premura di specificare che la protezione ha per oggetto l’opera espressa sia in forma scritta sia in forma orale.
La circolazione dell’opera letteraria nel pubblico avviene, generalmente, tramite un intermediario: l’editore. La legge si preoccupa di regolare i rapporti tra l’autore e l’editore con il contratto di edizione per le stampe.
La legge regola anche i rapporti tra l’autore e l’editore con riguardo agli articoli di giornali e di riviste.
Le opere a stampa, spesso, sono acquistate nelle biblioteche e finiscono nelle loro collezioni. A questo proposito la legge regola le attività di fotocopie e di prestito al pubblico delle opere a stampa.
Per approfondire questi argomenti, ti consigliamo la lettura delle seguenti pagine:
Il contratto di edizione per le stampe
In tema di eccezioni che riguardano le opere a stampa:
In generale:
Riassunti, citazioni e riproduzioni di parti o brani di opere
A favore delle biblioteche pubbliche:
Se vuoi saperne di più sul diritto d’autore in generale, ti consigliamo di leggere le seguenti sezioni:
Una definizione
La storia
Le fonti normative
Le opere tutelate
I soggetti tutelati
I diritti di utilizzazione economica
I diritti morali