Fumata grigia alla Camera sul nuovo diritto d’autore. Dopo schermaglie di varie entità e natura che hanno coinvolto schieramenti trasversali a maggioranza e opposizione, è slittato a questa mattina il voto finale sul testo del provvedimento. Mancano solo le dichiarazioni di voto e poi il disegno di legge avrà il via libera dell’Aula di Montecitorio e potrà incamminarsi sulla strada del Senato per l’approvazione definitiva.
Il provvedimento ridisegna nel dettaglio molti aspetti della disciplina, contribuendo al significativo aggiornamento di una normativa che risale al 1941. In questo senso il testo dimostra di avere un occhio di riguardo per le nuove frontiere della comunicazione e per i più aggioranti media. A partire dall’articolo 1 che estende il diritto esclusivo di diffusione alla comunicazione al pubblico via satellite, alla ritrasmissione via cavo e a quella codificata con condizioni di accesso particolari. Ma nelle pieghe del disegno di legge si trovano anche disposizioni tese a colpire chi duplichi abusivamente software per trarne profitto e chi distribuisca, venda o comunque sia in possesso di programmi contenuti in supporti non contrasseganti dalla Siae.
Mano pesante, poi, anche con chi impieghi mezzi utili a rimuovere i dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena prevista in queste due fattispecie è stata stabilita nelle reclusione da sei mesi a tre anni e nella multa da cinque a 30 milioni.
A confermare ulteriormente questa attenzione nei confronti delle nuove tecnologie c’è poi anche la disposizione che sanziona chiunque metta in vendita, importi, installi o modifichi per uso pubblico o privato apparati per la decodificazione di trasmissioni audiovisisve ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite e via cavo sia in forma analogica che digitale. E ad accesso condizionato si intendono, precisa il Ddl, tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da essere destinati solo a gruppi chiusi di utenti. In questo caso la pena varia dalla reclusione da sei mesi a tre anni alla multa da cinque a 50 milioni.
In generale, il provvedimento interviene a inasprire l’aspetto sanzionatorio che si muove sia sul versante penale che su quello amministrativo.
A essere colpiti saranno anche i consumatori di opere dell’ingegno contraffatte. E’, infatti, previsto che chiunque utilizzi un’opera dell’ingegno protetta dalla normativa sul diritto d’autore oppure acquisti o noleggi supporti (siano essi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali) non conformi alle disposizioni della legge è punito da una sanzione amministrativa di 300mila lire e con le misure accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale.
Alla Camera ci si è scontrati, invece, sulla parte che riguarda le fotocopie. Un articolo che, più volte introdotto e altrettante accantonato, è poi rientrato dalla finestra al fotofinish. Solo ieri pomeriggio, infatti, un emendamento del Governo ha di nuovo inserito la legittimità della riproduzione nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico a patto che sia effettuata per uso personale. In questo ambito i responsabili dei punti o centri di riproduzione si traformeranno in una sorta di “sostituti d’imposta”. Solo che il tributo andrà versato alla Siae e non all’Erario. L’entità del compenso e le modalità della corresponsione andranno poi fissate in un secondo momento. La ratio dell’intervento del Governo è quella di fornire comunque un introito supplementare che permetta una riduzione del prezzo dei libri. Fuori dall’accordo è, invece, rimasta la parte che riguarda le rassegne stampa sulle quali non si verserà alcun compenso a titolo di diritto d’autore.
Un’ampia parte del disegno di legge è poi dedicata al contrassegno che la Siae deve apporre sulle opere dell’ingegno. Viene chiarito nel dettaglio su quali prodotti deve obbligatoriamente essere riportato e quali possono invece andarne esenti.
Alla stessa Siae e all’Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni è poi affidato il compito di vigilanza, con lo scopo di prevenire e accertare, sull’attività di riproduzione e duplicazione, sulla proiezione in sale cinematografiche, sulla distribuzione la vendita e il noleggio dei supprti audiovisivi e fonografici. Agli stessi due organismi è poi attribuito il compito di vigilanza sui centri di riproduzione che devono rispettare il tetto del 15 per cento. Per lo svolgimento di questi compiti l’Autorità potrà conferire funzioni ispettive ai propri funzionari e farli agire in coordinamento con quelli della Siae. Tra i poteri loro conferiti, quello di accesso ai locali dove vengono svolte le attività di riproduzione e di richiedere la documentazione relativa all’attività svolta.
Giovanni Negri
Fonte: Il Sole 24 Ore 21 giugno 2000