Pubblichiamo il testo delle norme della legge Finanziaria 2004 relative alla tutela della proprietà industriale e intellettuale.
Legge 24 dicembre 2003, n.350
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)” (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2003 – Suppl. Ordinario n. 196)
Art. 4
[omissis]
72. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito, senza oneri per la finanza pubblica, il Comitato nazionale anti-contraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale, di coordinamento e di studio delle misure volte a contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
73. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell’interno e della giustizia, sono definite le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 72, garantendo la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.
74. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli affari esteri, presso gli uffici dell’Istituto per il commercio con l’estero o presso gli uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per l’assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale.
75. Per l’attuazione del comma 74 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2004-2006.
76. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un fondo destinato all’assistenza legale internazionale alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale e intellettuale, nonché contro le pratiche commerciali sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma 61.
77. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 76 sono stabilite dal decreto di cui al comma 73.
78. Per l’attuazione dei commi 76 e 77 è autorizzata una spesa pari a 2 milioni di euro per l’anno 2004, 4 milioni di euro per l’anno 2005 e 2 milioni di euro per l’anno 2006, a valere sulle dotazioni del fondo di cui al comma 61.
79. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala all’autorità giudiziaria, per le iniziative di sua competenza, i casi di uso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.
80. L’autorità amministrativa, quando accerta, sia all’atto dell’importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale, può disporre anche d’ufficio, previo assenso dell’autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa, il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore; è fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.
81. L’opposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta nelle forme di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; a tale fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
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La redazione