I primi resoconti delle sedute delle Commissioni del Senato relative al DL Urbani

Pubblichiamo i verbali di seduta della Commissione Affari Cosituzionali e Istruzione Pubblica, Beni Culturali, del 27 e 28 aprile scorsi.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDI’ 27 APRILE 2004
181ª seduta

Presidenza del Presidente
FALCIER

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi.

La seduta inizia alle ore 15,30.
(2901) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 79, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FALCIER (FI), richiamate le considerazioni svolte in sede di esame dei presupposti costituzionali, illustra il contenuto normativo del provvedimento. L’articolo 1 prevede l’individuazione da parte del Registro italiano dighe delle grandi dighe da mettere in sicurezza che non risultino affidate alla manutenzione dei concessionari in base alla normativa vigente. L’articolo 2 prevede la definizione degli interventi per la messa in sicurezza e la nomina di uno o più Commissari delegati cui affidare l’adozione dei provvedimenti necessari alla eliminazione delle situazioni di pericolo. A tal fine prevede, inoltre, contributi ai mutui che il Registro italiano dighe può stipulare per la progettazione e la realizzazione degli interventi in questione. L’articolo 3 istituisce un Comitato di alta sorveglianza con il compito di monitorare lo svolgimento degli interventi urgenti per la messa in sicurezza, mentre l’articolo 4 richiede che si provveda alla rivalutazione delle condizioni di sicurezza delle grandi dighe, demandando al Registro italiano dighe l’individuazione di quelle da sottoporre a verifica sismica e idraulica in conseguenza della variata classificazione sismica dei siti ovvero dei ridotti franchi di sicurezza idraulica. L’articolo 5, infine, provvede al finanziamento di interventi urgenti di protezione civile.
Sottolinea la compatibilità delle disposizioni in esame con le norme costituzionali, in quanto, per la parte in cui esse sono volte a eliminare un potenziale rischio per la pubblica incolumità , appaiono sostanzialmente riconducibili alla materia “ordine pubblico e sicurezza”, mentre la previsione del Comitato di alta sorveglianza appare attinente all’ “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”, la cui disciplina è demandata dall’articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettera h) e lettera g), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato; sotto altro profilo le disposizioni in esame sono configurabili come princìpi fondamentali delle materie “governo del territorio” e “protezione civile”, di cui all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione. Propone pertanto l’espressione di un parere favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MARTEDàŒ 27 APRILE 2004
292a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Bono e per l’istruzione, l’università e la ricerca Caldoro.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE
(2912) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, approvato dalla Camera dei deputati
– e petizione n. 710 ad esso attinente
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale osserva anzitutto che il decreto-legge è volto a risolvere emergenze, anche di carattere finanziario, in grado di paralizzare settori significativi dell’area dei beni e delle attività culturali.
In particolare, l’articolo 1 intende affrontare i problemi derivanti dalla vertiginosa diffusione di internet negli ultimi anni, che ha inciso profondamente sulla tutela del diritto d’autore, atteso che le tecnologie più moderne hanno consentito di rendere disponibili in formato digitale le opere dell’ingegno realizzate nel settore audiovisivo, che sono pertanto ora facilmente accessibili attraverso il collegamento alla Rete. Tale facilità di accesso ha evidenti ripercussioni negative sulle case di produzione cinematografica, nonché sull’indotto derivato ed il decreto-legge si propone pertanto lo scopo di sanzionare lo scambio di file coperti dal diritto d’autore. In questo senso, ricorda il Presidente relatore, si era del resto espressa anche la Commissione istruzione nel parere reso sullo schema di decreto legislativo di disciplina delle attività cinematografiche poi divenuto il decreto n. 28 del 2004. L’articolo è stato peraltro profondamente modificato dalla Camera dei deputati rispetto alla sua versione originaria. Trattandosi tuttavia di materia che investe molto da vicino la competenza della Commissione giustizia, egli giudica preferibile attendere che essa esprima il proprio parere sul provvedimento, onde recepirne eventuali considerazioni ed osservazioni di merito.
Quanto all’articolo 2, esso reca disposizioni urgenti per affrontare la difficile situazione finanziaria del settore dello spettacolo, con particolare riferimento al cinema. Dal 1996 al 2002, i fondi destinati alle attività cinematografiche, giacenti presso la Banca nazionale del lavoro (BNL), hanno infatti subito una drastica riduzione: da una disponibilità pari a circa 800 miliardi delle vecchie lire, si è infatti scesi ad appena 160 miliardi, a fronte di entrate a valere sulla quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) destinata al cinema pari ad appena 240 miliardi. Nella scorsa legislatura si è cioè consolidata una politica di ampio riconoscimento dei progetti filmici presentati, accompagnata dalla decisione di raddoppiare il finanziamento massimo ammissibile per i film di interesse culturale, adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il 26 giugno 1997. Tali scelte non hanno peraltro consentito, ad avviso del Presidente relatore, una crescita dell’industria cinematografica nazionale, favorendo al contrario un approccio di carattere meramente assistenzialistico.
A fronte di tale drammatica situazione, il già ricordato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ha introdotto meccanismi virtuosi finalizzati a riequilibrare il sistema di sostegno. Si rende tuttavia necessaria, egli prosegue, la destinazione di risorse fino a 90 milioni di euro, che l’articolo 2 del decreto-legge recupera nell’ambito della quota dei proventi del gioco del lotto attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali dall’articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria per il 1997).
Anche tale articolo è stato significativamente modificato dalla Camera dei deputati, in particolare con l’introduzione di norme in materia di fondazioni lirico-sinfoniche. Anzitutto è stata modificata anzitutto la disciplina dell’apporto dei privati, con la riduzione dal 12 all’8 per cento del contributo minimo per esercitare il diritto di nomina di un rappresentante nel consiglio di amministrazione. E’ stata altresì reintrodotta la triennalità dei criteri di ripartizione della quota del FUS destinata alle fondazioni e sono stati parzialmente modificati i principi in base ai quali vengono determinati detti criteri. In particolare, sono stati introdotti il volume dell’attività produttiva, lo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti, la misura degli investimenti destinati alla promozione del pubblico e alla formazione del pubblico giovanile, nonchè il grado di raggiungimento degli obiettivi specifici concordati in sede convenzionale, con la precisazione che, per il 2004, sono tuttavia fatti salvi i criteri stabiliti dal decreto n. 239 del 1999.
Sono state altresì introdotte norme in favore della fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari, cui per il 2004 e per i successivi tre anni è stato assegnato un contributo a valere sui fondi del gioco del lotto, atteso che solo a partire dal 2008 la fondazione concorrerà al riparto ordinario.
L’articolo 3 del decreto-legge reca disposizioni relative alla Società per lo sviluppo dell’arte, della cultura e dello spettacolo “ARCUS Spa”, istituita dalla legge 16 ottobre 2003, n. 291, per la gestione della quota del 3 per cento della spesa per investimenti destinata ai beni culturali dall’articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003). Onde garantire l’operatività di tale Società , è stato infatti previsto un decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro dell’economia e sentito il Ministro per i beni e le attività culturali che, in attesa del regolamento di cui al predetto articolo 60, individui i limiti di impegno sui quali va calcolata la summenzionata aliquota del 3 per cento. E’ stato altresì previsto un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, per l’approvazione del programma degli interventi da finanziare con il predetto 3 per cento, fra cui anche interventi in favore delle attività culturali e dello spettacolo.
L’articolo 4 del decreto-legge reca infine, come ogni anno, l’autorizzazione di spesa delle risorse accantonate in sede di manovra finanziaria in favore di interventi nei settori dei beni e delle attività culturali e dello sport.
In proposito, alla Camera dei deputati – prosegue il Presidente relatore – è stata introdotta una specifica disposizione per l’erogazione di un contributo alle attività celebrative per il cinquantenario della conquista del K2 e sono state inserite norme di modifica dell’articolo 90 della legge n. 289 del 2002 in materia di attività sportiva dilettantistica, che egli non giudica tuttavia pienamente convincenti. Onde evitare per ragioni di tempo una modifica del provvedimento che imponga un nuovo passaggio del decreto alla Camera dei deputati, egli preannuncia sin d’ora l’intenzione di presentare al riguardo quanto meno un ordine del giorno.
Egli segnala infine che al disegno di legge di conversione del decreto-legge è stata abbinata la petizione n. 710, assegnata alla Commissione, con la quale si chiede che siano destinati finanziamenti aggiuntivi al cinema italiano, onde evitare il rischio di una sua paralisi.
Prospetta altresì l’opportunità di fissare sin da ora il termine per la presentazione degli emendamenti, suggerendo a tal fine la data di giovedì 29 aprile, alle ore 18. Su richiesta della senatrice ACCIARINI (DS-U), propone indi di posporre detto termine a venerdì 30 aprile, alle ore 12.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

MERCOLEDI’ 28 APRILE 2004
293a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali Bono e per l’istruzione, l’università e la ricerca Siliquini.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE
(2912) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo, approvato dalla Camera dei deputati
– e petizione n. 710 ad esso attinente
(Seguito dell’esame e rinvio)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI ricorda di aver svolto la relazione introduttiva. Dichiara quindi aperta la discussione generale.

Interviene il senatore CORTIANA (Verdi-U) il quale, dopo aver ricordato l’atteggiamento trasversale emerso nel corso dell’esame del decreto-legge presso l’altro ramo del Parlamento, sottolinea anzitutto la necessità di apportare correzioni anzitutto all’articolo 1, recante misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell’ingegno.
Esso detta infatti, egli prosegue, una disciplina che ha raccolto numerose critiche da parte sia degli operatori del settore che delle forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione.
Egli critica in particolare la circostanza che essa si basi su una concezione di Internet come un mero supporto informativo, ponendolo sullo stesso piano di altri strumenti quali radio e televisione, senza invece considerare che si tratta di un sistema di comunicazione complesso, che riflette la natura contemporanea delle relazioni sociali e costituisce occasione di produzione della conoscenza, con rilevanti implicazioni sul tessuto democratico.
Al riguardo, nel sottolineare l’opportunità che il Parlamento approfondisca la conoscenza di tale sistema di comunicazione, egli auspica che a tal fine si proceda ad avviare un’indagine conoscitiva, eventualmente congiunta fra Camera e Senato.
Entrando indi nel merito delle disposizioni recate all’articolo 1, egli giudica necessario un ripensamento dei modelli business e della disciplina del diritto d’autore, che tenga conto delle caratteristiche di un sistema di comunicazione complesso che veicola beni immateriali. Si tratta del resto anche di una questione che ha implicazioni concrete, atteso che una normativa italiana non può evidentemente limitare l’immissione di opere d’ingegno effettuata attraverso provider esteri, non operanti sul territorio nazionale.
Egli sollecita pertanto un impegno da parte della Commissione a sopprimere l’articolo 1, al fine di poter affrontare la questione in modo più approfondito attraverso un’autonoma iniziativa legislativa.
Egli sottolinea inoltre come le uniche iniziative efficaci di lotta alla pirateria, soprattutto nel settore della musica, devono tenere necessariamente conto delle accennate caratteristiche di immaterialità dei beni veicolati con Internet, nonchè delle connesse potenzialità commerciali, come testimonia la felice iniziativa della società Apple, che ha condotto ad un considerevole incremento dello scambio commerciale di brani musicali supportati da file attraverso accordi con le case discografiche. Si sono invece rilevate inefficaci, a suo avviso, tutte le iniziative che hanno ignorato tale natura, come nel caso statunitense della chiusura di Napster.
Egli prosegue ricordando che nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento è stato approvato un emendamento, peraltro d’iniziativa di senatori di opposizione, con cui viene aggiunto il comma 2 all’articolo 1. Esso modifica l’articolo 171-ter della legge n. 633 del 1941, nel senso di escludere dalle fattispecie di reato i fatti commessi per uso personale e “per trarne profitto”, e non “a fini di lucro”, come prevedeva invece la normativa previgente.
Si tratta di una scelta che il senatore giudica grave, atteso che il termine “profitto”, come del resto sancito in due occasioni dalla stessa Corte costituzionale, amplia l’ambito di applicazione della norma.
In questo modo viene pertanto disatteso l’impegno assunto dal Ministero, che aveva voluto distinguere con chiarezza lo scambio di file coperti dal diritto d’autore operato per fini commerciali (e pertanto punibile) da quello operato per finalità non di lucro.
Egli auspica conseguentemente che attraverso un’attività emendativa si possano apportare le opportune correzioni nel senso auspicato, così come del resto su altre importanti tematiche come quella relativa all’introduzione di una tassa sui masterizzatori e sui software necessari per la duplicazione dei file, dando peraltro conto della disponibilità da parte dei membri della Camera, sia di opposizione che di maggioranza, a procedere ad una rapida approvazione del provvedimento qualora esso fosse approvato con queste modifiche dal Senato.
In caso contrario, sarebbe costretto a ricorrere a politiche ostruzionistiche.

Il senatore TESSITORE (DS-U) prende atto delle critiche mosse dal senatore Cortiana all’articolo 1, che potrebbero effettivamente essere superate sopprimendo l’articolo. Altre disposizioni del provvedimento rivestono invece carattere di indiscutibile necessità ed urgenza, ivi comprese quelle sugli enti lirici, introdotte dalla Camera dei deputati con l’assenso del Governo.
Invita quindi tutti gli schieramenti politici ad impegnarsi per trovare una soluzione affinchè il decreto-legge completi sollecitamente il suo iter quanto meno per le parti condivise, necessarie ed urgenti.

Il senatore BARELLI (FI) si sofferma in particolare sulla modifica introdotta dalla Camera dei deputati all’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di società sportive dilettantistiche. Al riguardo, ricorda che il predetto articolo 90 prevedeva la concessione di agevolazioni di carattere tributario alle società sportive dilettantistiche, segnando una conquista importante. Prevedeva inoltre un regolamento del Ministero per l’approvazione degli statuti, nonché un registro delle società sportive dilettantistiche. Tre regioni hanno tuttavia contrastato tali ultimi due profili, presentando ricorso contro il predetto articolo 90, sulla base del carattere concorrente dell’ordinamento sportivo nel nuovo Titolo V della Costituzione. Ciò ha impedito l’emanazione del regolamento, con conseguenti difficoltà e malesseri sul territorio. Occorreva dunque risolvere la situazione e il Governo ha ritenuto di utilizzare il decreto-legge n. 72 per superare le difficoltà . La soluzione adottata dalla Camera dei deputati non risulta tuttavia soddisfacente, in quanto estende il campo di applicazione delle agevolazioni (precedentemente riferite alle associazioni sportive aderenti al CONI, alle federazioni, agli enti di promozione sportiva e alle discipline associate) ad un ulteriore ambito sportivo peraltro non ben identificato. In tal modo, il disposto legislativo va ben oltre la richiesta delle regioni, che si limitavano a contrastare l’adozione del regolamento e l’istituzione del registro. Si dà vita invece ad un grande equivoco, da cui potrebbe derivare una crisi di identità del mondo sportivo.
Egli sollecita quindi la presentazione di emendamenti che salvaguardino quanto di positivo ha fatto questa maggioranza per andare incontro all’associazionismo dilettantistico senza ostacolare i benefici già accordati. Il testo che proviene dalla Camera dei deputati rischia invece di ingenerare una terza via, al di fuori del sistema sportivo rappresentato da oltre sessant’anni dal CONI, dalle federazioni, dagli enti di promozione sportiva e dalle discipline associate.

Il senatore DELOGU (AN) si riallaccia a quanto detto dal senatore Barelli, ricordando l’approvazione della legge n. 289 del 2002 e la conseguente concessione di benefici fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche. Al riguardo, invoca una soluzione equilibrata che risolva l’attuale, insostenibile situazione di incertezza. Manifesta altresì assoluto dissenso rispetto all’inclusione dell’ordinamento sportivo fra le materie di legislazione concorrente di cui al nuovo Titolo V della Costituzione.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) prende atto che il decreto-legge pone contestualmente rimedio alla situazione di crisi che caratterizza settori diversi, deplorando l’assenza di strategie governative più complessive.
Passando ad una disamina puntuale del testo, prende atto delle difficoltà di natura politica riferite all’articolo 1, valutando positivamente la proposta del senatore Cortiana di sopprimerlo anche al fine di consentire un iter più spedito degli altri profili.
Quanto all’articolo 2, sollecita un dibattito sulla riduzione oggettiva dei finanziamenti al settore dello spettacolo, che rischia di paralizzarlo. Con particolare riferimento all’abrogazione del Fondo speciale per l’adeguamento dei teatri, motivato da esigenze di coordinamento normativo conseguenti alla confluenza delle relative risorse in altro Fondo, auspica che il nuovo meccanismo procedurale consenta comunque la corresponsione di fondi alle finalità predette. Sollecita altresì un chiarimento sulla norma che riduce dal 12 all’8 per cento il contributo minimo dei privati alle fondazioni lirico-sinfoniche per esercitare il diritto di nomina di un componente del consiglio di amministrazione, ritenendo che essa vada nella direzione di agevolare l’apporto privato. Valuta indi positivamente i criteri indicati per la corresponsione dei contributi a valere sul FUS a partire dal 2005, fra cui compaiono parametri interessanti quali il volume dell’attività produttiva, lo spazio riservato alle giovani generazioni di artisti, la promozione del pubblico, la formazione del pubblico giovanile.
Quanto all’articolo 3, stigmatizza la mancata adozione del regolamento di cui all’articolo 60, comma 4, della legge n. 289 del 2002.
Esprime invece una valutazione positiva sul finanziamento specifico destinato alla celebrazione del cinquantenario della conquista del K2, che unisce popoli e culture diverse.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il presidente relatore ASCIUTTI (FI), il quale conviene sulla migliorabilità del testo con particolare riferimento agli aspetti più contestati (pirateria informatica e ordinamento sportivo). Osserva tuttavia che eventuali modifiche al decreto-legge rischierebbero di comprometterne la definitiva conversione in legge a causa dei tempi parlamentari necessari a ciascuna fase di esame. Né va dimenticato che i profili più critici riguardano proprio materie introdotte dall’altro ramo del Parlamento, su cui poteva quindi essere svolta una maggiore riflessione. Ritiene dunque preferibile assicurare la definitiva conversione del provvedimento, onde non vanificare gli interventi necessari ed urgenti che sono stati alla base dell’adozione del decreto-legge. Preannuncia peraltro la presentazione di un ordine del giorno, volto ad impegnare il Governo a provvedere alle necessarie modifiche con assoluta urgenza.

Agli intervenuti replica altresì il sottosegretario BONO il quale richiama l’intenso e proficuo dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, che si è concluso con l’approvazione di un testo largamente condiviso su cui non a caso molti Gruppi dell’opposizione si sono astenuti.
In particolare, le disposizioni contenute all’articolo 1 per contrastare la pirateria informatica sono del tutto innovative anche in ambito europeo, tanto da anticipare i contenuti di una direttiva che non è stata ancora attuata da nessun Paese membro. Aggiustamenti in corso d’opera erano quindi inevitabili.
In considerazione dei ristretti tempi a disposizione per la conversione definitiva del provvedimento, egli esprime tuttavia l’auspicio del Governo nel senso di una approvazione senza modifiche, onde evitare il rischio della mancata conversione. Ciò non toglie che i problemi sollevati dai senatori intervenuti in discussione generale rivestano senz’altro un grande rilievo. Egli preannuncia pertanto fin d’ora la disponibilità ad accogliere atti di indirizzo, fra cui quello preannunciato dal Presidente relatore, mentre sarebbe costretto ad esprimere parere contrario su eventuali proposte emendative.

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI) informa infine che domani, giovedì 29 aprile, a partire dalle ore 16 è prevista, in sede di Ufficio di presidenza, l’audizione informale di tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta con riferimento al provvedimento in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La redazione

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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