I registri di pubblicità e deposito

A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa

Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014

Il Titolo III, Capo I della l.d.a. offre alcune disposizione in tema dei Registri di Pubblicità e deposito delle opere dell’ingegno.

L’art. 103 l.d.a. istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un registro pubblico generale delle opere protette. La tenuta del registro è a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) cura la tenuta di un registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive. In detti registri sono registrate le opere soggette all’obbligo del deposito con la indicazione del nome dell’autore, del produttore, della data della pubblicazione e con le altre indicazioni stabilite dal regolamento.

Alla S.I.A.E è affidata anche la tenuta di un registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore. In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

La registrazione fa fede, sino a prova contraria della esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione. Gli autori e i produttori indicati nel registro sono reputati, sino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.

La tenuta di tali registri di pubblicità è disciplinata dagli artt. 30 a 43 del Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369, il regolamento per l’esecuzione della legge sul diritto d’autore. Il testo degli articoli è pubblicato a fondo pagina.

Secondo l’art. 104 l.d.a., possono essere registrati nel registro, sull’istanza della parte interessata, con le norme stabilite dal regolamento, gli atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte i diritti riconosciuti dalla l.d.a., o costituiscono sopra di essi diritti di godimento o di garanzia, come pure gli atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi. Tali registrazioni hanno anche altri effetti di carattere giuridico o amministrativo in base alle disposizioni contenute nella l.d.a. o in altre leggi speciali.

L’art. 105 l.d.a. stabilisce che gli autori e i produttori delle opere e dei prodotti protetti ai sensi della l.d.a. o i loro aventi causa devono depositare presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un esemplare o copia dell’opera o del prodotto, nei termini e nelle forme stabilite dal regolamento. Qualora si tratti di opera drammatico-musicale o sinfonica di cui non sia stata stampata la partitura d’orchestra, basterà una copia o un esemplare della riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per i programmi per elaboratore la registrazione è facoltativa ed onerosa.
Per le fotografie è escluso l’obbligo del deposito, salvo il disposto del secondo comma dell’art. 92 l.d.a.

Infine l’art. 106 l.d.a. stabilisce che l’omissione del deposito non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto di autore sulle opere protette a termini dell legge e delle disposizioni delle convenzioni internazionali, salva, per le opere straniere, l’applicazione dell’art. 188 l.d.a.

Riportiamo di seguito gli articoli del regolamento di esecuzione della legge sul diritto d’autore (Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369).

Capo III
REGISTRI DI PUBBLICITÀ E DEPOSITO DI ESEMPLARI DELLE OPERE

Art. 30
(Art. 103 della legge). Il registro pubblico generale delle opere protette, previsto dall’art. 103 della legge, è tenuto dall’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il registro è composto di quattro parti.
La prima parte riguarda le opere contemplate nel titolo primo della legge.
La seconda parte riguarda le opere contemplate nel titolo secondo della legge.
La terza parte riguarda le opere straniere le quali, a’ sensi dell’articolo 188 della legge, sono sottoposte a formalità equivalenti a quelle cui sono sottoposte le opere italiane nello stato straniero.
La quarta parte contiene le registrazioni degli atti indicati nell’articolo 104 della legge, dei provvedimenti di espropriazione dei diritti spettanti all’autore, a’ sensi dell’art. 113 della legge, e delle dichiarazioni di ritiro dell’opera dal commercio.
Le registrazioni sono progressive per ognuna delle quattro parti sopraindicate e per ciascuna delle opere o degli atti o dei provvedimenti ivi registrati.
L’ufficio cura la tenuta di schedari per genere di opere sulla base delle registrazioni effettuate. Le schede sono classificate per nome di autore o di produttore e per titoli di opere.

Art. 31
(Art. 105 della legge). Il deposito delle opere, a’ sensi dell’articolo 105 della legge e per gli effetti del successivo art. 106 della legge, si effettua per tutte le opere, ad eccezione di quelle contemplate all’articolo 32 di questo regolamento, con la presentazione all’ufficio della proprietà letteraria, artistica, e scientifica di un esemplare dell’opera accompagnato da una dichiarazione, in doppio originale nei modi indicati nel successivo art. 34.
L’ufficio inserisce nel registro generale, previsto nell’articolo 103 della legge, il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della sua presentazione e il numero d’ordine assegnatole nella relativa parte del registro, a’ sensi dell’art. 30 di questo regolamento, e conserva nei suoi archivi gli esemplari delle opere, apponendovi il numero di registrazione. Restituisce, quindi, a chi effettua il deposito, un originale della dichiarazione, certificando in esso l’eseguita registrazione, con le indicazioni suddette.

Art. 32
(Art. 103, 104 e 105 della legge). La presentazione all’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica dell’esemplare dell’opera per il deposito stabilito dall’art. 105 della legge, si effettua come segue per le seguenti categorie di opere.
Per tutti i giornali quotidiani e per le riviste, con la presentazione di almeno un numero di essi ogni anno.
Per le opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, per i disegni e per le opere dell’architettura, con la presentazione di un esemplare della riproduzione fotografica dell’opera, atta ad individuarla.
Per le opere cinematografiche, con la presentazione di un esemplare della sceneggiatura corrispondente al film prodotto e di fotografie o diapositive sufficienti ad individuare l’opera.
Per le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali quando non siano pubblicate per le stampe, con la presentazione di un esemplare dell’opera.
Per le opere drammatico-musicali e sinfoniche di cui non sia stampata la partitura per orchestra, con la presentazione di una riduzione per canto e pianoforte o per pianoforte solo.
Per le opere registrate su apparecchi meccanici, al termini della sezione quinta dei capo quarto del titolo primo della legge, con la presentazione del catalogo del produttore.
Per i dischi fonografici ed altri apparecchi analoghi, sui quali si intenda esercitare i diritti previsti nel capo prima del titolo secondo della legge, con la presentazione di un esemplare conforme alla matrice originale.
Per le fotografie indicate nel secondo comma dell’art. 92 della legge, con la presentazione di un esemplare della fotografia stessa.
Per i semplici documentari di cui all’art. 10, secondo comma, di questo regolamento, con la presentazione di una sommaria descrizione del film, accompagnata da fotografie o diapositive sufficienti ad individuarlo.
Per i progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi al fine previsto nel primo comma dell’art. 99 della legge, con la presentazione del piano o disegno e della descrizione del lavoro, da cui risulti la soluzione originale costituita dal progetto.
Per i bozzetti di scene teatrali indicati nell’art. 86 della legge, con la presentazione di fotografie o di disegni in modo che se ne possa ricostruire l’immagine completa.

Art. 33
Le opere a stampa non sono ammesse al deposito se non portano impresse, oltre il nome e cognome dell’autore ed il titolo dell’opera, anche l’indicazione dello stabilimento tipografico e dell’anno di pubblicazione. Le opere anonime o pubblicate con uno pseudonimo, devono sempre portare impressa la indicazione della impresa editrice.
Per le opere tradotte, sulla copertina o sul frontespizio dell’esemplare devono essere impressi, oltre il nome e cognome del traduttore, il titolo dell’opera e la indicazione della lingua da cui è stata fatta la traduzione.

Art. 34
(Art. 103 e seguenti della legge). La dichiarazione che accompagna l’esemplare dell’opera da depositare presso l’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica a’ sensi del precedente art. 31, deve contenere le seguenti indicazioni per le particolari categorie di opere sottoelencate.

a) Riviste e giornali:
1) titolo della rivista o giornale;
2) carattere e periodicità della pubblicazione;
3) nome, domicilio e nazionalità del direttore, dell’editore e dello stampatore;
4) luogo della pubblicazione;
5) nome e domicilio di chi effettua il deposito.

b) Opere di scultura, pittura, delle arti del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, disegni ed opere dell’architettura:
1) titolo dell’opera;
2) nome dell’autore o suo pseudonimo e sua nazionalità;
3) data di pubblicazione dell’opera;
4) nome e domicilio di chi effettua il deposito.

c) Opere cinematografiche:
1) titolo dell’opera;
2) nome degli autori o loro pseudonimi;
3) nome o pseudonimo dei principali interpreti;
4) nome, domicilio e nazionalità del produttore;
5) data e luogo della produzione e della prima proiezione pubblica;
6) metraggio della pellicola;
7) nome e domicilio di chi effettua il deposito.

d) Per i dischi fonografici o apparecchi analoghi sui quali si intende esercitare i diritti previsti nel capo primo del titolo secondo della legge, per le fotografie indicate nel secondo comma dell’art. 92 della legge, per i semplici documentari cinematografici, per i lavori dell’ingegneria od altri lavori analoghi indicati nell’articolo 99 della legge, la dichiarazione deve essere effettuata, rispettivamente, a norma degli articoli 8, 10 e 11 di questo regolamento.
La dichiarazione, per ogni altra categoria di opere, deve contenere le indicazioni seguenti:
1) titolo dell’opera;
2) nome e nazionalità dell’autore o suo pseudonimo;
3) nome, nazionalità e domicilio del pubblicatore, dello stampatore o del produttore;
4) anno e luogo di edizione o di fabbricazione;
5) nome e domicilio di chi effettua il deposito.

Per le opere di pubblico spettacolo e per le opere musicali occorre indicare anche la data e il luogo della prima pubblica esecuzione o rappresentazione.
Le indicazioni suddette debbono essere completate, trattandosi di deposito di opere di elaborazione, ai sensi dell’articolo 4 della legge, con i dati riguardanti l’opera originale. In particolare, per le traduzioni da altra lingua o dialetto, debbono essere anche indicate la lingua o dialetto dell’opera originale.
Le indicazioni contenute nella dichiarazione non debbono essere difformi da quelle apposte sugli esemplari dell’opera cui esse si riferiscono.
La dichiarazione può essere contenuta in uno stesso foglio per serie di opere dello stesso genere.

Art. 35
(Articoli 105 e 106 della legge). I depositi prescritti dall’articolo 105 della legge devono essere fatti entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell’opera o della messa in commercio del prodotto.
Per le opere di pubblico spettacolo, ivi comprese quelle musicali, o per le opere divulgate a mezzo della recitazione, qualora non siano pubblicate per le stampe, il deposito, per gli effetti stabiliti al comma primo dell’art. 106 della legge, deve essere fatto entro il termine di sessanta giorni dalla prima rappresentazione o proiezione od esecuzione pubblica o comunque dalla divulgazione dell’opera.
L’obbligo spetta a colui che abbia provveduto alla pubblicazione, rappresentazione od esecuzione pubblica o che abbia messo in circolazione l’opera per la prima volta.
Per le opere delle arti figurative di cui alla lettera b) dell’art. 34 di questo regolamento e delle quali non sia stato effettuato ancora il deposito, la esposizione pubblica o l’alienazione non costituiscono pubblicazione agli effetti del termine stabilito nel primo comma di questo articolo.

Art. 36
(Articoli 103,104, 105 e 106 della legge). Il sequestro di un esemplare o di una copia dell’opera previsto dall’ultimo comma dell’articolo 106 della legge è eseguito in via amministrativa, con l’assistenza, ove occorra, della forza pubblica.
Il sequestro si effettua a carico di colui che, a’ sensi dell’art. 35 di questo regolamento, è obbligato al deposito, e può eseguirsi presso i tipografi, i librai, gli editori o i produttori e, in genere, presso coloro che si trovano, comunque, in possesso di esemplari o di copie dell’opera per destinarli al commercio. Il sequestro non può essere eseguito presso chi sia in possesso dell’esemplare o della copia per uso personale.
L’esemplare o la copia sequestrata è trasmessa all’ufficio della proprietà letteraria, artistica o scientifica.
Qualora sia omesso il deposito di una fotografia dell’opera, la fotografia di questa è effettuata d’ufficio, a spese dell’inadempiente.

Art. 37
(Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge). Chi ha interesse a registrare nel registro pubblico generale un atto fra quelli indicati nell’art. 104 della legge, deve presentare all’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica copia autentica dell’atto o l’originale della scrittura privata, con firme autenticate, accompagnato da una copia dell’atto.
Deve altresì presentare all’ufficio, insieme col titolo, una dichiarazione, in doppio originale, contenente le seguenti indicazioni:
1) nome, cognome e domicilio del richiedente;
2) natura e data del titolo di cui si domanda la registrazione;
3) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l’atto o autenticate le firme;
4) il numero di registrazione dell’eseguito deposito dell’opera, oggetto dell’atto.

L’ufficio custodisce negli archivi, in appositi volumi, le copie degli atti che gli vengono consegnati e registra nella parte quarta del registri o generale il contenuto della dichiarazione, indicando il giorno della consegna del titolo, il numero d’ordine assegnatogli nel registro progressivo e il numero del volume in cui ha collocato il titolo stesso.
L’ufficio restituisce al richiedente l’originale dell’atto e uno dei due originali della dichiarazione, nella quale certifica l’eseguita registrazione con le indicazioni sopra accennate.

Art. 38
(Art. 113 della legge). Il decreto di espropriazione, previsto nell’art. 113 della legge, è registrato nella parte quarta del registro generale pubblico, a cura dell’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica. Il decreto, qualora l’opera risulti registrata, deve essere anche annotato in margine alla registrazione.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a pubblicare notizia del decreto di espropriazione nel bollettino dell’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

Art. 39
(Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge). Il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche è tenuto dalla S.I.A.E. per gli effetti e con le modalità del R.D.L. 16 giugno 1938, n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939, n. 458.
La registrazione delle opere cinematografiche in tale registro speciale non esonera dall’obbligo del deposito dell’opera nei modi stabiliti nell’articolo 31 di questo regolamento, per la conseguente registrazione dell’opera cinematografica nel registro pubblico generale.

Art. 40
(Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge). La presentazione all’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica di domande, dichiarazioni ed esemplari di opere o prodotti per il deposito, ovvero a’ sensi di altre disposizioni della legge o di questo regolamento, può aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco postale, busta o plico raccomandati.

Art. 41
(Articoli 103, 104, 105 e 106 della legge). Il registro pubblico generale, contemplato nell’articolo 103 della legge, le istanze, le dichiarazioni e i documenti allegati sono pubblici. Chiunque può prenderne visione o ottenere, per certificato o per estratto, notizia delle registrazioni o delle annotazioni che si trovano nel registro, nonché copia delle istanze, delle dichiarazioni e dei documenti allegati.
L’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica può anche, a domanda, e senza che l’amministrazione incorra in responsabilità alcuna, effettuare ricerche sul registro per fornire informazioni, sui dati ivi esistenti. A tal fine il richiedente deve indicare chiaramente, nella sua domanda, la natura dell’opera, il titolo e l’autore di essa e la data probabile del deposito: allorché si tratti di cessioni o, in generale, di contratti per l’utilizzazione dell’opera, debbono essere anche indicati i nomi dei contraenti.

Art. 42
L’ufficio della proprietà letteraria artistica e scientifica provvede a dar notizia nel suo bollettino dello opere depositate, nonché degli atti registrati a’ sensi degli articoli 37 e 39 di questo regolamento. Nel bollettino dell’ufficio è anche inserita l’indicazione dei decreti di espropriazione emanati a’ sensi dell’art. 113 della legge, e ogni altro annunzio o notizia da pubblicarsi a norma di legge.