Il produttore cinematografico

A cura dell’Avv. Raffaella Pellegrino

Ultima revisione (a cura della redazione): 3 gennaio 2014

Il produttore cinematografico, all’interno del processo che porta alla creazione dell’opera filmica, è l’imprenditore che finanzia il progetto, che investe economicamente nella sua realizzazione.

Volendolo paragonare a un’altra figura tipica descritta dalla legge sul diritto d’autore, che svolge rispetto all’opera la medesima funzione in termini economico-sociali, si può chiamare in causa l’editore: entrambi spesso sono essenziali per la creazione di un’opera, soprattutto se è necessario l’uso di costose apparecchiature e la partecipazione di soggetti tecnicamente e artisticamente specializzati.

Il legislatore, consapevole del ruolo e dell’importanza degli investimenti economici effettuati, stabilisce che “l’esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell’opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell’opera stessa” (art. 45, comma 1, l.d.a.). Il produttore è, presumibilmente, indicato come tale sulla pellicola cinematografica; se, invece, l’opera è stata registrata ai sensi dell’art. 103 l.d.a., si presume produttore, fino a prova contraria, colui che è indicato come tale nella registrazione (art. 45, comma 2 e 3, l.d.a.).

Nella prassi è frequente che il produttore, prima di dare inizio alle riprese, concluda contratti con i vari soggetti autori del film per diventare cessionario dei diritti di utilizzazione dei contributi creativi di cui all’art 44 l.d.a., cioè il soggetto, la sceneggiatura e la musica. C’è da dire che quelli appena elencati sono gli apporti creativi tipici, indicati dalla legge, che non prende in considerazione, per esempio, la fotografia, la scenografia, i costumi, ecc.

L’oggetto dei diritti acquisiti dal produttore è, solitamente, definito in via contrattuale. Tuttavia nei casi in cui sorgano contestazioni, perché, per esempio, le clausole del contratto sono lacunose o poco chiare, la legge ha dettato delle norme per individuare e delimitare l’oggetto dei diritti spettanti al produttore.
Oggetto dei diritti di utilizzazione economica spettanti al produttore è “lo sfruttamento cinematografico dell’opera prodotta” (art. 46, comma 1, l.d.a.), che comprende principalmente la distribuzione nelle sale cinematografiche – generalmente affidata a altro soggetto specializzato, il distributore. Dibattuta è la questione della spettanza ex lege del diritto di distribuzione dell’opera mediante videocassette, che, oggi, è quasi sempre previamente ceduto dai coautori al produttore.

Anche l’attribuzione del diritto di diffondere l’opera a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via satellite e via cavo è controversa, alla luce, tra l’altro, del poco chiaro testo dell’art. 46-bis l.d.a., che usa l’espressione “in caso di cessione del diritto di diffusione al produttore“. Da un’interpretazione restrittiva del comma 1 risulterebbe che questo diritto non è acquisito direttamente dal produttore, essendo necessaria una espressa pattuizione a riguardo. Tuttavia, questi e altri problemi simili sono risolti – da alcuni autori – facendo rientrare nello sfruttamento cinematografico dell’opera tutte quelle forme di utilizzazione diverse dalla proiezione cinematografica, che non alterano la natura dell’opera, intesa come insieme d’immagini in movimento accompagnate da parole, suoni e musica.

Rientrerebbero, invece, nel diritto di elaborazione dell’opera cinematografica ai sensi dell’art. 4 l.d.a. la realizzazione del cineromanzo (o fotoromanzo), fatta utilizzando i fotogrammi del film, o il remake e il sequel di un film precedentemente prodotto (si tratta della riutilizzazione di trame e personaggi del film per crearne uno nuovo o per realizzarne il seguito). In questi casi l’elaboratore o il produttore che vuole realizzare un altro film deve avere il consenso dell’autore dell’opera originaria, come prescrive l’art. 4 l.d.a.

In ogni caso, a prescindere da quanto stabilito contrattualmente dalle parti e dalla legge riguardo ai diritti patrimoniali, ai coautori spetta il diritto morale sull’apporto creativo da loro realizzato.
L’art. 47 l.d.a. conferisce al produttore il diritto di “apportare alle opere utilizzate nell’opera cinematografica le modifiche necessarie per il loro adattamento cinematografico“, salvo quanto stabilito dall’art. 20 l.d.a. Qualora manchi l’accordo con gli autori, si segue la procedura detta dall’art.47, comma 2, l.d.a.

Infine, il produttore è titolare dei diritti connessi (art. 78-bis l.d.a.) di autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il noleggio e il prestito degli originali o di copie delle sue realizzazioni, cioè dell’opera filmica in quanto contenuta e impressa sulla pellicola.

Riferimenti bibliografici:

Mario Are, Oggetto del diritto d’autore, 1961

Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974

Lorenzo Gangarossa, Guida alla tutela dell’opera cinematografica, 2005