A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
L’art. 18 l.d.a. riconosce all’autore, quale diritto di utilizzazione economica, il diritto esclusivo di elaborazione e di traduzione.
Il diritto di elaborare è il diritto che ha l’autore di effettuare egli stesso tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4 l.d.a.
Quest’ultimo articolo prevede che, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, siano protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria o artistica, le modificazioni e aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Di conseguenza l’opera elaborata gode di una sua tutela autonoma.
Bisogna però ricordare che l’autore è l’esclusivo titolare del diritto di derivare altre opere da quelle già da lui create, e può impedire che altri non autorizzati si avvalgano di questo suo esclusivo diritto, plagiando, contraffacendo o elaborando abusivamente la sua opera.
La legge riconosce anche un diritto d’autore all’elaboratore, anche se diverso dall’autore dell’opera originale, qualora l’opera elaborata contenga i requisiti richiesti per la tutela (carattere creativo, originalità, novità); ma la stessa deve essere frutto di un accordo tra autore dell’opera originale e autore dell’opera elaborata: infatti l’opera elaborata non deve recare pregiudizio ai diritti esistenti sull’opera originaria.
I testi degli articoli della l.d.a. citati:
Articolo 4
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale.
Articolo 18
[1] Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell’opera in altra lingua o dialetto.
[2] Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera previste nell’art. 4.
(omissis)
Riferimenti bibliografici:
Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943
Greco-Vercellone, I diritti sulle opere dell’ingegno, 1974
Paolo Greco, Il diritto esclusivo di elaborazione e la possibilità di trasformazione tra opere letterarie ed opere figurative, Il Diritto di Autore 1954 , 472