A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
La legge sul diritto d’autore si occupa di regolamentare anche le opere dell’ingegno che sono il frutto del contributo creativo di più autori.
Le opere collettive sono opere, di solito letterarie, che sono create mediante l’unione di lavori minori o frammenti di lavori, dovuti ad autori diversi, che sono riuniti per uno scopo determinato, per lo più divulgativo, didattico o scientifico. L’esempio classico è dato dalle enciclopedie, ma oggi sono comprese in questa categoria anche i giornali e le riviste.
In questo caso possiamo scorgere due attività di natura creativa: quella degli autori delle singole opere, e quella di chi sceglie, dispone, coordina le opere medesime per costituire un tutto unico e omogeneo.
Le opere collettive sono protette come opere originali ai sensi dell’art. 3 l.d.a.:
Articolo 3
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali, sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
L’art. 7 l.d.a considera quale autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa. Questo perché al lavoro di selezione, di coordinamento e di direzione è riconosciuto un carattere creativo, carattere considerato preminente sul contributo dei singoli collaboratori, tanto da negare a questi ultimi la qualità di coautori dell’opera nel suo risultato unitario.
Articolo 7
[1] È considerato autore dell’opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell’opera stessa.
In caso di committenza, i diritti di utilizzazione economica dell’opera (letteraria) non spettano al coordinatore, ma sono riservati dall’art. 38 della legge all’editore, cioè colui che stampa e pubblica l’opera a proprie spese e rischio.
Il diritto spetta però senza che venga recato alcun pregiudizio ai diritti di cui all’art. 7.
Al secondo comma, l’art. 38 permette agli autori delle singole parti dell’opera collettiva di utilizzare la propria opera separatamente, con il limite dell’osservanza dei patti convenuti, o degli articoli successivi, che trattiamo nella pagina Articoli di giornale
Articolo 38
[1] Nell’opera collettiva, salvo patto in contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa, senza pregiudizio derivante dall’applicazione dell’art. 7.
[2] Ai singoli collaboratori dell’opera collettiva è riservato il diritto di utilizzare la propria opera separatamente, con l’osservanza dei patti convenuti, e in difetto, delle norme seguenti.
Riferimenti bibliografici:
Luigi Piola Caselli, Codice di diritto d’autore, 1943
Vittorio M. De Sanctis, Ancora in tema di diritti sull’opera collettiva (Nota ad App. Milano, 14 marzo 1961), in Il Diritto di Autore, 213, 1963
Paolo Mariotti, L’opera collettiva nel diritto d’autore, in Il Diritto di Autore, 17, 1959