A cura dell’Avv. Giovanni d’Ammassa
Ultimo aggiornamento: 3 gennaio 2014
Vi sono opere che non rientrano né nella definizione dell’art. 10 né nelle categorie di cui agli artt. 33-37, come le opere multimediali: opere che, grazie alla tecnologia digitale, riuniscono su uno stesso supporto opere di generi e di mezzi espressivi diversi (parola, musica, immagini) e le collegano e le amalgano in modo da trattare e rappresentare, in modo unitario, un dato argomento.
Le caratteristiche comuni delle opere multimediali sono:
1. di essere formate da opere di genere diverso (testo, musica, immagini, ecc.);
2. di essere ridotte nel formato digitale;
3. di essere consultabili in modo interattivo (generalmente tramite un software).
La loro tutela discende senza dubbio dall’art. 1 l.d.a., che protegge qualsiasi opera dell’ingegno di carattere creativo. Esse sono generalmente ricondotte agli schemi dell’opera collettiva o dell’opera composta, anche se a priori non è possibile inquadrarle all’interno di una categoria, poiché dipende dalle peculiarità del caso concreto.
Riferimenti bibliografici:
Giovanni Guglielmetti, Le opere multimediali, AIDA 1998, 109
Beatrice Cunegatti, Aspetti legali dell’opera multimediale, 2000