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Accordo SIAE – SOUNDREEF – LEA: le precisazioni di SIAE

Come noto, in data 10 aprile 2019 è stato stipulato un accordo tra SIAE, da una parte e LEA-SOUNDREEF, dall’altra, avente l’obiettivo di definire tutte le controversie in essere tra le parti e a prevenire l’insorgerne di ulteriori (leggi il contributo sul tema dell’Avv. Giovanni d’Ammassa).

A seguito del recepimento della Direttiva 2014/26/UE (Direttiva Barnier) sulla liberalizzazione dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore, avvenuto in Italia con il Dlgs. n. 35/2017, è stata infatti riconosciuta all’autore la libertà di scelta dell’organismo di gestione collettiva (o dell’entità di gestione indipendente) a cui affidare le proprie opere.

Terminato dopo oltre un secolo il monopolio di SIAE, si è quindi assistito alla nascita di SOUNDREEF che si avvale di LEA (ente non a fini di lucro), nel rispetto della disciplina richiesta dalla legge italiana che prevede organismi di gestione collettiva che non perseguono scopo di lucro (SOUNDREEF è una Limited Company di diritto inglese), per riscuotere i diritti d’autore per conto dei titolari.

Tuttavia da questa riforma che avrebbe dovuto portare effetti benefici immediati nel settore, sono sorte controversie, dubbi interpretativi, scontri, polemiche.
Fino all’accordo del 10 aprile che di fatto apre la via per una disciplina di coordinamento tra i due enti, con l’obbiettivo proprio di rimuovere i dubbi per aventi diritto e/o utilizzatori, per una reale tutela dello sviluppo del mercato dei contenuti culturali.

Ciononostante, SIAE è dovuta intervenire di recente con una nota a precisazione di una comunicazione diffusa da LEA.
Il tema riguarda le esecuzioni live, considerando che il pagamento della licenza SIAE può non essere più esaustivo rispetto al repertorio musicale eseguito.

Ebbene, LEA aveva comunicato che la richiesta di una doppia licenza da parte degli utilizzatori fosse sempre un obbligo, il che avrebbe implicato di default un ovvio incremento dei costi per l’organizzatore dell’evento.

La SIAE ha quindi ritenuto di dovere intervenire a specificare che la doppia licenza non è affatto un automatismo, ma dovrà essere richiesta solo nel caso siano eseguiti sia brani del repertorio tutelato da SIAE, sia quelli del repertorio tutelato da LEA-SOUNDREEF.
Bene, tutto chiaro.

Ma siamo sicuri che il pericolo di un incremento dei costi per l’utilizzatore sia così evitato? Certo, non c’è automatismo, ma l’organizzatore dell’evento dovrà farsi parte diligente nel verificare previamente che gli artisti ingaggiati non eseguano brani estratti da due repertori “concorrenti” onde non correre rischi.

Anzi, essendo suo interesse il contenimento dei costi, potrebbe essere spinto ad interferire nelle scelte artistiche degli esecutori, magari “suggerendo” di scegliere o per l’uno o per l’altro.

Ci si augura poi che i costi della licenza siano allineati, questo soprattutto per fare in modo che gli artisti tutelati dall’una società di gestione collettiva non siano “discriminati” a favore dell’altra, che magari pratichi dei “prezzi” più economici.

Insomma, ci si chiede se davvero l’accordo del 10 aprile abbia risolto tutti i dubbi e, a monte, se la liberalizzazione sia un reale vantaggio per il comparto artistico-culturale.

Per saperne di più: link.


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Categories: SIAE
Tags: livemusica
Giorgia Crimi: Avvocato, opera nel settore musica e media, collabora con lo Studio legale d'Ammassa & Partners. Legal coach per artisti, cantante jazz, compositrice e autrice musicale.
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