i Moon Boots ben possano fregiarsi delle caratteristiche di opera creativa, dotata di valore artistico al fine dell’accesso alla tutela prevista dall’art. 2 n. 10 della legge sul diritto d’autore”, in considerazione del loro particolare impatto estetico, che, alla sua comparsa sul mercato, ha profondamente mutato la stessa concezione estetica dello stivale doposci, divenendo vera e propria icona del design italiano e della sua capacità di fare evolvere in modo irreversibile il gusto di un’intera epoca storica in relazione agli oggetti d’uso quotidiano.
Così ha deciso il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, con la sentenza n. 8628 depositata il 12 luglio scorso nella causa intrapresa da Tecnica Group, assistita dall’Avv. Carlo Sala di Milano.
Secondo il collegio, tutti i dati evidenziati inducono (in sintonia con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza: Trib. Milano 28.11.2006 sulla Pantom Chair, Trib. Milano 29.12.06, sulla lampada Arco, Trib. Milano 18.1.07, Trib. Monza 15.7.08, sulle opere di Le Corbusier) a ritenere che i Moon Boots costituiscano a tutti gli effetti un esempio di come il design industriale possa talvolta portare l’arte, intesa come creativa ed innovativa interpretazione del mondo, nell’ambito del quotidiano.
Deve riconoscersi infatti agli oggetti di design la capacità di esprimere concezioni artistiche della realtà che cambia, di anticipare modalità espressive, subendo tendenze ed influenze di movimenti artistici propri dell’epoca cui appartengono ed in cui sono state realizzate e ad essi contribuendo. Questo sembra essere il valore anche dei Moon Boots, che condivide con poche centinaia di altri prodotti industriali in tutte le branche del design (a fronte elle migliaia e migliaia di realizzazioni pur creative che si affollano nel panorama della produzione industriale.
La sentenza è disponibile nella nostra Banca Dati Giurisprudenza.