Con sentenza n. 2180/2011 depositata in Cancelleria il 13 giugno scorso, nella causa promossa dalla ricorrente Universal Music Italia Srl (con gli Avvocati Gianpietro Quiriconi, Giorgio Mondini e Fabio Ghiretti), contro l’ENPALS (con gli Avvocati Pietro L. Prever e Rossana Cardano) e contro Equitalia Esatri SpA (con l’Avv. Andrea Romano), il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha ritenuto che le royalties pagate agli artisti/interpreti/esecutori per le vendite dei fonogrammi realizzati con la loro interpretazione, non costituiscono retribuzione lavorativa differita e quindi non sono assoggettabili alla contribuzione assistenziale e previdenziale, posto che tali royalties debbono intendersi corrispettivo della cessione di diritti connessi al diritto d’autore.
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