Tribunale Milano: le royalties degli artisti non sono assoggettabili alla contribuzione Enpals

Con sentenza n. 2180/2011 depositata in Cancelleria il 13 giugno scorso, nella causa promossa dalla ricorrente Universal Music Italia Srl (con gli Avvocati Gianpietro Quiriconi, Giorgio Mondini e Fabio Ghiretti), contro l’ENPALS (con gli Avvocati Pietro L. Prever e Rossana Cardano) e contro Equitalia Esatri SpA (con l’Avv. Andrea Romano), il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha ritenuto che le royalties pagate agli artisti/interpreti/esecutori per le vendite dei fonogrammi realizzati con la loro interpretazione, non costituiscono retribuzione lavorativa differita e quindi non sono assoggettabili alla contribuzione assistenziale e previdenziale, posto che tali royalties debbono intendersi corrispettivo della cessione di diritti connessi al diritto d’autore.

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

Controlla anche

Corte di Giustizia Europea: in caso di violazione del diritto d’autore il provider deve comunicare (solo) l’indirizzo postale di chi ha effettuato il caricamento

In caso di caricamento illegale di film su una piattaforma online, come YouTube, il titolare dei diritti d’autore può chiedere al gestore, ai sensi della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, unicamente l’indirizzo postale di chi ha effettuato il caricamento, ma non gli indirizzi e-mail o IP o il numero telefonico