Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 11259/09, ha condannato un pittore per aver riprodotto in modo pedissequo una serie di opere fotografiche di un fotografo professionista in violazione del diritto d’autore.
Le opere in questione, un ciclo di fotografie raffiguranti nature morte, erano state perfettamente imitate e riprodotte con mezzo diverso dalla fotografia, ovvero su tela e diffuse attraverso vari canali commerciali.
Il Tribunale ha quindi ritenuto lesi i diritti morali e patrimoniali del fotografo autore delle opere originali, inibendo il pittore dalla diffusione e commercializzazione delle opere pittoriche in quanto indebitamente riprodotte e condannandolo ad un risarcimento pecuniario ed alla distruzione dei quadri oggetto di plagio.
Per il testo integrale della sentenza:
http://www.photographers.it/view_news.php?id=1630
Controlla anche
Corte di Giustizia Europea: in caso di violazione del diritto d’autore il provider deve comunicare (solo) l’indirizzo postale di chi ha effettuato il caricamento
In caso di caricamento illegale di film su una piattaforma online, come YouTube, il titolare dei diritti d’autore può chiedere al gestore, ai sensi della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, unicamente l’indirizzo postale di chi ha effettuato il caricamento, ma non gli indirizzi e-mail o IP o il numero telefonico