Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata lo scorso 2 agosto, ha stabilito che l’emittente radiofonica RTL è tenuta al pagamento in favore del consorzio SCF del compenso per la comunicazione al pubblico dei fonogrammi nella misura del 2% degli incassi lordi o delle quote di incassi lordi corrispondenti alla parte che il disco o apparecchio occupa nella sua pubblica utilizzazione in relazione a quanto disposto dall’art. 1 del DPCM 1.9.1975.
I giudici milanesi si sono pronunciati nell’ambito del contenzioso promosso nel 2009 da SCF nei confronti dei principali network nazionali.
Nello scorso mese di aprile SCF aveva raggiunto un accordo con le altre emittenti in causa, perciò il giudizio è proseguito nei soli confronti di RTL che non ha aderito a tali intese.
Ora il Tribunale, dopo aver ribadito la legittimazione sostanziale e processuale di SCF, ha stabilito che in difetto di diversi accordi tra le parti la misura del compenso per l’utilizzazione diretta del disco o di analogo apparecchio dovuto al produttore ai sensi dell’art. 73 L.A. è commisurata al 2% degli incassi riferibili a tale utilizzazione. A tale compenso ” contrariamente a quanto sostenuto da RTL ” deve peraltro aggiungersi il compenso per le altre utilizzazioni, prima fra tutte la “copia tecnica” dei fonogrammi. Il giudizio proseguirà quindi per l’esatta quantificazione degli importi dovuti a SCF sulla base dei principi stabiliti nel provvedimento.
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