Suno condannata in Germania per violazione di diritto d’autore. E ora?

Il Landgericht München I (Tribunale di Monaco), nell’ambito di un procedimento cautelare / inibitorio, ha pubblicato lo scorso 31 luglio 2026 una decisione destinata a incidere profondamente sul contenzioso europeo in materia di intelligenza artificiale generativa e diritto d’autore. Nel procedimento 42 O 763/25, il giudice ha accolto in larga parte le domande contro la società che gestisce Suno, applicazione capace di generare brani musicali tramite modelli di AI.
La sentenza è rilevante perché non considera l’AI come un blocco unitario, ma distingue tre fasi autonome del processo:
(1) acquisizione delle opere per il training,
(2) memorizzazione delle informazioni nel modello,
(3) produzione degli output.
Questa tripartizione consente al Tribunale di valutare separatamente la liceità delle copie preparatorie, il contenuto dei parametri del modello e la riconoscibilità delle opere negli output generati.
I passaggi chiave della decisione
Memorizzazione (“memorization”) come riproduzione illecita
Il Tribunale afferma che non ogni modello addestrato su opere protette contiene automaticamente copie delle opere. Tuttavia, quando i parametri del modello conservano informazioni tali da rendere nuovamente percepibili elementi dell’opera originale, si configura una riproduzione ai sensi del diritto d’autore. Nel caso Suno, il giudice ha ritenuto significativa la capacità del sistema di generare output nei quali erano riconoscibili elementi creativi delle composizioni utilizzate per il training.
Text and Data Mining (TDM): l’eccezione non copre tutto
Il § 44b UrhG e l’art. 4 della direttiva DSM consentono le copie necessarie per il TDM, anche nel machine learning. Tuttavia, l’eccezione non copre la memorizzazione dell’opera nel modello né gli output che ne riproducono elementi riconoscibili. La distinzione tra copia necessaria per analizzare e copia che sopravvive nel modello diventa centrale.
Fair use statunitense: non applicabile nel caso Suno
Per le attività svolte negli Stati Uniti, il Tribunale applica il diritto USA e valuta il fair use. Pur riconoscendo che la creazione di un modello generativo può essere astrattamente trasformativa, il giudice rileva: – la somiglianza sostanziale tra output e opere di training, – il carattere commerciale dell’attività, – l’acquisizione delle registrazioni tramite stream-ripping e aggiramento del sistema “Rolling Cipher”. Risultato: la difesa basata sul fair use viene respinta.
Responsabilità del provider
Il Tribunale attribuisce le condotte al gestore dell’applicazione, ritenendo provato che il sistema fosse in grado di generare versioni riconoscibili delle opere originali. Accoglie quindi le domande relative alla riproduzione e alla comunicazione al pubblico, pur escludendo la violazione del diritto di öffentliche Zugänglichmachung.
Cosa può succedere ora? Tre scenari possibili
1. Esplosione del contenzioso in Europa
La sentenza introduce un criterio probatorio nuovo: verificare che cosa il modello ha imparato e che cosa ha memorizzato. È possibile che i prossimi procedimenti europei si spostino dall’attenzione sui dataset alla struttura interna dei modelli, con richieste di discovery tecnica e analisi dei parametri.
2. Pressione normativa sul TDM e sull’AI Act
La distinzione tra copia “necessaria” e copia “memorizzata” potrebbe portare a:
– chiarimenti normativi sul TDM,
– linee guida europee sulla memorizzazione nei modelli,
– possibili interventi dell’EUIPO o della Commissione per definire standard tecnici di conformità.
3. Impatto sui modelli musicali e generativi
Il caso Suno riguarda la musica, ma il principio è estensibile a:
– modelli testuali,
– modelli video,
– modelli multimodali.
Se gli output risultano riconoscibili, il provider rischia responsabilità diretta. Ciò potrebbe portare le aziende a:
– ridurre la dimensione dei dataset,
– implementare filtri più aggressivi,
– adottare licenze obbligatorie per categorie di opere (cosa che peraltro Suno sta già facendo).
Massima (Dirittodautore.it)
Il testo integrale della sentenza è pubblicato nella nostra Banca Dati, con Abstract e Massima.
Riportiamo di seguito la Massima:
In tema di diritto d’autore e intelligenza artificiale generativa, integrano violazione del diritto di riproduzione e del diritto di comunicazione al pubblico spettanti ai titolari dei diritti musicali: la riproduzione di opere protette a fini di addestramento di un modello di intelligenza artificiale generatore di musica, ancorché compiuta all’estero, quando la memorizzazione delle opere sotto forma di parametri o altre strutture di dati permanga all’interno del modello successivamente reso disponibile agli utenti nel territorio dello Stato; la messa a disposizione del pubblico del relativo servizio in tale territorio; nonché le riproduzioni ed elaborazioni non autorizzate delle opere protette che risultino presenti negli output generati dal sistema in risposta alle richieste degli utenti, dovendosi ricondurre tali condotte alla responsabilità del soggetto che sviluppa, gestisce e mette in commercio il servizio di IA.



