TAR Lazio

Sospeso per questione di legittimita’ costituzionale il giudizio pendente avanti il Tar del Lazio promosso da SIAE contro AgCom e nei confronti di Lea e Soundreef

Il Tar del Lazio, con ordinanza del 20 marzo 2019, pubblicata in data 16 aprile 2019, ha sospeso il giudizio promosso dalla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) e nei confronti dell’Associazione Liberi editori e Autori (LEA) e Soundreef S.p.A., avendo ritenuto rilevanti e non manifestatamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate da SIAE, dell’art. 19 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni in legge 4 dicembre 2017, n. 172, per contrasto con l’art. 77 comma 2 della Costituzione, rimettendo pertanto tale questione al vaglio della Corte Costituzionale.

Con il D.L. 148/2017 il Legislatore ha inteso liberalizzare in parte l’attività di intermediazione del diritto d’autore, in precedenza riservata alla SIAE, legittimando a svolgere tale attività anche altri organismi di gestione collettiva (detti anche OGC). In particolare l’art. 19 del predetto Decreto Legge ha modificato gli articoli 15-bis e 180 Lda estendendo la riserva di attività prevista dall’art. 180 ai commi 1 e 2 agli altri OGC che “come finalità unica o principale gestiscano diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore per conto di più di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi” ed alternativamente siano “detenuti o controllati dai propri membri ” ovvero “non perseguano fini di lucro”.

Nel merito la controversia è sorta in quanto, secondo SIAE, LEA non sarebbe in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 8 del d.lgs. n. 35 del 2017 necessari per essere inserita nell’elenco degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendenti pubblicato sul sito istituzionale dell’AGCom il 24 gennaio 2018. 

L’AGCom, nonostante le ripetute segnalazioni di SIAE, avrebbe, quindi, inserito LEA nel predetto elenco senza svolgere alcuna istruttoria volta ad accertare se l’Associazione fosse in possesso dei predetti requisiti.

Ai sensi dell’art. 40 comma 3 del D.lgs. n. 35 del 2017 e dell’art. 5, comma 1 dell’Allegato A alla Delibera n. 396/11/CONS adottata da AGCom il 19.10.2017, un’impresa può essere inserita nel predetto elenco a condizione che abbia comunicato l’inizio dell’attività e, come indicato, sia in possesso dei requisiti previsti all’articolo 8 del d.lgs. n. 35 del 2017, in particolare: (a) la costituzione in una forma giuridica prevista  dall’ordinamento italiano o di altro Stato membro dell’Unione  europea  che  consenta l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti; (b) il rispetto della normativa vigente in  relazione  alla  forma giuridica prescelta; (c)  un’organizzazione conforme ai principi organizzativi previsti per le O.G.C. sempre dal predetto Decreto Legislativo.

Secondo SIAE l’Associazione LEA non sarebbe in possesso di tali requisiti in quanto:

– la forma giuridica non sarebbe idonea a consentire, come richiede la norma, “l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti” poiché alle elezioni per la nomina dei nuovi organismi associativi, prevista per giugno 2019, avranno diritto di voto solamente i 12 fondatori di LEA, in quanto lo Statuto dell’associazione prevede, ai fini dell’esercizio di voto, un rapporto associativo pari o superiore a 18 mesi (Lea è stata costituita a dicembre del 2017);

– l’attività di LEA sarebbe, poi, svolta nell’esclusivo interesse di Soundreef, in quanto priva di un repertorio amministrato in via diretta, e ciò in contrasto con l’art. 4 comma 1 del d.lgs. n. 35 del 2017 che prevede che “gli organismi di gestione collettiva agiscono nell’interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati”.

SIAE, inoltre, sostiene che l’iscrizione di LEA nell’elenco impugnato sarebbe, comunque, illegittima in quanto la sua costituzione avrebbe carattere artificioso, avendo lo scopo di consentire a Soundreef di conseguire un vantaggio indebito dalla trasposizione nell’ordinamento italiano della Direttiva Barnier.

Il Tar del Lazio ha ritenuto, ai fini della valutazione della fondatezza delle domande proposte da SIAE, di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 19 del D.L. 148/2017, in quanto norma che ha legittimato l’esercizio del potere amministrativo di AGCom contestato da SIAE.

In particolare il Tar ritiene tale norma in contrasto con il contenuto dell’art. 77 della Costituzione che consente al Governo di emanare atti con forza di legge solo in casi eccezionali caratterizzati da straordinaria necessità ed urgenza, non riscontrabili nella materia di “Liberalizzazione in materia di collecting”.

Di seguito il link al testo completo dell’Ordinanza.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201803784&nomeFile=201904930_08.html&subDir=Provvedimenti

Su Costanza Ruggiero

Avvocato civilista, collabora con lo Studio legale d'Ammassa & Partners. Cantante di una rock band, corista e solista gospel, appassionata di disegno libero.

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