Il Tribunale di Roma, 2° Sezione, con la sentenza n. 23224, ha respinto tutte le domande della Play Press Publishing Srl che aveva citato in giudizio la S.I.A.E. per la ripetizione delle somme versate per l’acquisto e l’apposizione del contrassegno antipirateria su supporti contenenti software abbinati ad alcune pubblicazioni edite dalla stessa Play Press.
Il Tribunale di Roma ha ritenuto la richiesta infondata. Secondo il giudice, le norme della legge 248/00 “riconoscono e potenziano la funzione certificativi dell’originalità del prodotto assolta dal contrassegno”.
Nel periodo compreso fra l’entrata in vigore della suddetta legge e l’efficacia delle disposizioni del DCPM n.338/01 riguardante le spese e gli oneri di contrassegnatura, restano efficaci “le previsioni precedenti, negoziali o imposte dalla S.I.A.E. nell’esercizio del suo potere di autorganizzazione”.
Fonte: S.I.A.E.
La redazione