Corte di Cassazione

Sentenza della Corte di Cassazione in tema di sincronizzazione di opera musicale

Tornando nuovamente a trattare il tema della sincronizzazione di un’opera musicale, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 29811 del 12 dicembre 2017, ha espresso il seguente principio: “in tema di diritto d’autore, l’attività di «sincronizzazione» di un’opera musicale — intesa quale abbinamento od associazione permanente tra l’opera e le immagini (fisse o in movimento) — integra un abbinamento della stessa a immagini che dà luogo ad un prodotto diverso (un’opera cinematografica, audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili), attività che rientra nell’ambito delle facoltà esclusive dell’autore della composizione stessa, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, LDA e laddove essa sia effettuata in difetto di preventivo consenso, costituisce violazione anche degli artt. 18 e 61 LDA“, confermando l’orientamento giurisprudenziale sul tema.

La sentenza segue il ricorso proposto avverso una sentenza della Corte di Appello di Roma, la n. 5477/2012, da noi fortemente criticata nel passato.

La Corte ha anche precisato che il diritto di sincronizzazione di un’opera musicale non è intermediato da SIAE.

Concludendo, la Cassazione ha espresso i seguenti principi di diritto, condivisibili in toto:

In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, la «sincronizzazione», che è una forma di manipolazione ad uso riproduttivo di opere musicali, rientra nelle prerogative esclusive del loro autore a mente degli artt. 12 e 61 LDA, a prescindere dalla tipologia e dal contenuto del supporto, del prodotto o del mezzo audiovisivo cui la composizione musicale viene abbinata — sia esso un’opera cinematografica o audiovisiva, un filmato pubblicitario, un prodotto multimediale, uno sceneggiato televisivo e simili — dovendosi ragionevolmente escludere la riconducibilità della «sincronizzazione» dell’opera musicale tra quelle utilizzazioni ricomprese nell’accezione di «pubblica esecuzione».

In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, l’art. 180 LDA non autorizza la SIAE a concedere il diritto alla «sincronizzazione» delle opere musicali attraverso la loro diffusione coniugata – in via elettronica – con le immagini, nei vari
format in cui esse vengono telediffuse, non essendo tale facoltà ricompresa nella richiamata previsione di legge (l’art. 180) e non rientrando tra i compiti istituzionali della SIAE.

In tema di protezione del diritto di autore e con riferimento alle opere musicali, il contratto con il quale la SIAE, ai sensi dell’art. 180 LDA, dia «licenza» per l’utilizzazione delle opere musicali in favore di un’impresa radio-televisiva, non comporta l’inclusione della sua utilizzazione nell’ambito di uno sceneggiato televisivo (o fiction o sequal o soap opera) per il tramite della cd. tecnica di «sincronizzazione» dell’opera musicale con le immagini televisive.

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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