La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha depositato nel 2009 una importante sentenza in tema di abusiva riproduzione di testi librari realizzata nei locali di una copisteria ubicata nelle adiacenze della cittadella universitaria del capoluogo siciliano. La Suprema Corte, confermando le condanne intervenute in primo grado e in appello, ha ritenuto l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 171-ter lettera b della legge n. 633/1941 e succ. modificazioni, in quanto è stato accertato “che le opere letterarie e scientifiche erano state riprodotte non per uso personale” e “che l’abusiva riproduzione era effettuata a fini commerciali”.
La decisione si segnala per la rilevanza dei principi affermati in ordine: alla configurabilità del reato ex art. 171-ter L.d.A. qualora la riproduzione dei testi letterari ecceda il limite del 15% indicato dall’art. 68 stessa legge senza il pagamento dei relativi compensi (nella fattispecie, peraltro, i testi erano stati fotocopiati integralmente ed erano state rinvenute varie apparecchiature per la riproduzione); alla responsabilità penale dell’imputato quale gestore di fatto della copisteria, come riconosciuto da entrambe le pronunce di merito; alla possibilità da parte del giudice di subordinare il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile, come avvenuto nel caso de quo (cfr. Cass. Sezione I n.05568/2004).
L’attività di contrasto alla pirateria reprografica, che si inserisce non di rado in una sinergica collaborazione tra i Servizi di Antipirateria della SIAE e i presidi territoriali delle forse dell’ordine, è indirizzata alla salvaguardia degli interessi patrimoniali sia degli autori e degli editori che degli altri soggetti coinvolti nella filiera commerciale che producono e distribuiscono i testi librari.
Considerato che i diritti d’autore sono per loro intrinseca natura diritti immateriali, ne consegue che di norma il fenomeno dell’abusiva riproduzione di opere dell’ingegno, seppur a fini di lucro, non viene percepito adeguatamente dagli utenti come attività illegale: si riconosce invece facilmente il carattere d’illegalità alla sottrazione di un bene materiale. In altre parole, duplicare un libro a fini lucro o condividere sul web un brano musicale, seppur assimilabile all’azione di appropriazione illecita di un bene altrui, non viene percepito quale furto di creatività .
Fonte: www.siae.it
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