La Corte di Giustizia si è espressa sulla registrabilità quali marchi di segni sonori formulando un duplice criterio interpretativo dell’articolo 2 della Direttiva 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa. Secondo la Corte:
1) i segni sonori devono poter essere considerati come marchi quando siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese e siano suscettibili di riproduzione grafica,
2) può costituire un marchio un segno che di per sé non è suscettibile di essere percepito visivamente, a condizione che esso possa essere oggetto di una rappresentazione grafica, in particolare mediante figure, linee o caratteri, che sia chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole ed oggettiva.
In particolare, con riguardo a un segno sonoro, tali requisiti non sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato graficamente mediante una descrizione che si avvalga del linguaggio scritto, come l’indicazione che il segno è costituito dalle note che compongono un’opera musicale conosciuta o l’indicazione che esso consiste nel verso di un animale, o mediante una semplice onomatopea senza ulteriori precisazioni, ovvero mediante una sequenza di note musicali senza ulteriori precisazioni. Per contro, tali requisiti sono soddisfatti quando il segno venga rappresentato mediante un pentagramma diviso in battute in cui figurino, in particolare, una chiave, note musicali e pause la cui forma indichi il valore relativo e, eventualmente, alterazioni.
Nel caso di specie una società olandese di consulenza in materia di proprietà intellettuale aveva citato per contraffazione di marchio e concorrenza sleale un proprio concorrente che utilizzava in una campagna pubblicitaria la melodia Fur Elise le cui nove prime note erano state registrate come marchio sonoro dalla predetta società di con sulenza ed utilizzate in precedente promozione pubblicitaria.
(Corte di Giustizia delle Comunità Europee – Sesta Sezione, Sentenza 27 novembre 2003: Marchi – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 89/104/CEE – Articolo 2 – Segni suscettibili di costituire un marchio – Segni suscettibili di rappresentazione grafica – Segni sonori – Sequenza di note musicali – Descrizione scritta – Onomatopea).
La redazione