Reggaeton e copyright: la Corte Distrettuale USA dà ragione a Bad Bunny nel caso “Fish Market”

Lo scorso 1 settembre, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Central District of California ha accolto la richiesta di reconsideration presentata dai Rimas Defendants – tra cui Rimas Music e l’artista internazionale Bad Bunny, figura di riferimento del panorama reggaeton – nel procedimento Cleveland Constantine Browne et al. v. Rodney Sebastian Clark et al.. La controversia riguarda l’asserita copiatura di elementi ritmici e strumentali presenti nei brani Fish Market, Dem Bow e Pounder (Dub Mix II), opere centrali nella genealogia del reggaeton e nella storia del beat “Dem Bow”.
I produttori Steely & Clevie sostenevano che tali elementi costituissero una selezione e un arrangiamento originale tutelabile ai sensi del Copyright Act. In una precedente fase del giudizio, la Corte aveva ritenuto che la questione presentasse controversie fattuali tali da impedire una decisione sommaria. Con la nuova ordinanza, il giudice André Birotte Jr. ha invece stabilito che la teoria dei ricorrenti non può proseguire, poiché manca un presupposto essenziale: l’identificazione di un singolo lavoro protetto in cui la combinazione rivendicata sia effettivamente fissata.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza del Nono Circuito – Skidmore v. Led Zeppelin, Satava v. Lowry, Feist – secondo cui una selezione e arrangiamento è tutelabile solo se gli elementi sono coordinati e organizzati in modo originale all’interno di un’opera specifica. Non è invece consentito ricostruire una combinazione astratta aggregando elementi provenienti da più opere o da parti non contigue di una stessa composizione. Nel corso del procedimento, i ricorrenti hanno fornito spiegazioni non sempre coerenti su quale fosse l’opera che incorporava la combinazione, arrivando solo in udienza a sostenere che il pattern completo sarebbe presente in Fish Market. Tale affermazione non è stata ritenuta sufficiente a superare il problema di fondo.
La Corte ha quindi stabilito che i ricorrenti non hanno identificato un’opera che contenga la selezione e l’arrangiamento rivendicati e che, pertanto, non possono procedere con la teoria così formulata. Di conseguenza, ha accolto la richiesta di reconsideration, ha concesso il summary judgment ai Rimas Defendants – tra cui Bad Bunny – e ha ordinato alle parti di definire un nuovo piano di gestione del caso per le questioni residue.
La decisione rappresenta un passaggio significativo nella giurisprudenza statunitense sul diritto d’autore musicale, con implicazioni dirette per il mondo del reggaeton e per la tutela dei pattern ritmici che hanno contribuito alla nascita e alla diffusione del genere.
Un’osservazione finale riguarda il confronto con il diritto d’autore italiano: nel nostro ordinamento, la protezione delle opere musicali richiede non solo che la forma espressiva sia fissata in un’opera determinata, ma anche che sia creativa. La Corte di Cassazione ha chiarito più volte che il carattere creativo consiste nell’apporto personale dell’autore, espresso attraverso scelte libere e non vincolate, idonee a conferire all’opera un’identità propria e riconoscibile. Senza questo requisito, non vi è tutela.
La pronuncia della Corte Distrettuale statunitense, pur appartenendo a un contesto normativo diverso, conferma un principio che è pienamente coerente con l’impostazione italiana: la protezione non può estendersi a combinazioni astratte o ricostruite, ma riguarda esclusivamente la forma espressiva creativa e fissata nell’opera protetta.
Il testo della decisione è disponibile nelle nostre Banche Dati.



