Sentenze

Pubblicata lo scorso 4 dicembre l’attesissima sentenza della Corte di Giustizia nelle cause Mio/Konektra sul concetto di originalità

La Corte di Giustizia dell’UE ha esaminato due casi nazionali riguardanti presunte violazioni del diritto d’autore su opere di arte applicata nel settore dell’arredamento. Nel primo (C-580/23), l’azienda svedese Asplund ha contestato a Mio AB la produzione e vendita di tavoli della serie “Cord”, simili ai propri tavoli “Palais Royal” protetti come opere d’arte applicata. Nel secondo (C-795/23), l’azienda svizzera USM U. Schärer Söhne AG ha accusato la tedesca konektra GmbH di infringement sul design di mobili USM, rivendicando tutela autoriale.

La Corte ha sostanzialmente espresso tre principi:
1. La Direttiva 2001/29/CE non prevede una gerarchia tra protezione del design e diritto d’autore: per le opere di arte applicata si applica lo stesso requisito di originalità richiesto per ogni altro tipo di opera, senza criteri più stringenti.​
2. Costituisce un’opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest’ultimo. Non sono libere e creative non soltanto le scelte dettate da diversi vincoli, segnatamente tecnici, che hanno limitato detto autore durante la creazione dell’oggetto stesso, ma anche quelle che, benché libere, non recano l’impronta della personalità dell’autore attribuendo all’oggetto di cui trattasi un aspetto unico. Circostanze quali le intenzioni dell’autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione e l’utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere prese in considerazione, ma non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l’originalità dell’oggetto di cui si rivendica la protezione.​
3. Per accertare una violazione del diritto d’autore, occorre stabilire se elementi creativi dell’opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell’oggetto asseritamente contraffatto. La stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell’opera considerata non sono rilevanti. La possibilità di una creazione simile non può giustificare il diniego della protezione.

La sentenza rappresenta un importante momento di chiarificazione del diritto d’autore europeo sulle opere di arte applicata, ribadendo con forza che l’originalità è l’unico criterio per la tutela e che la protezione non si basa su altri requisiti aggiuntivi, come per esempio il “valore artistico” richiesto dalla normativa italiana.

La precisazione che l’originalità si valuta secondo scelte libere e creative che riflettano la personalità dell’autore, e non in relazione alla bellezza, aiuta a mantenere un confine netto tra protezione legale e valutazioni estetiche soggettive. Inoltre, il rigetto dell’importanza delle intenzioni dell’autore come tali è un passaggio cruciale per evitare derive interpretative eccessivamente soggettive.

Il nodo più critico rimane la prova della violazione. L’aggiunta del requisito della “riconoscibilità” come filtro ulteriore rispetto al test di cui alla sentenza Infopaq non sembra risolvere le ambiguità, anzi potrebbe complicare ulteriormente l’analisi, specialmente in un mondo in cui l’IA è sempre più presente nella produzione creativa. La Corte non chiarisce chi debba giudicare la riconoscibilità e neppure come farlo, e ciò potrebbe lasciare spazio a interpretazioni divergenti da stato a stato, come a possibili lunghi contenziosi.

In sintesi, la sentenza conferma principi consolidati sul piano teorico ma lascia aperte molte sfide pratiche nella prova e applicazione dei diritti d’autore, soprattutto in relazione all’evoluzione tecnologica.

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Giovanni d'Ammassa

Avvocato dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e ultra runner.

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