Organi di stampa hanno dato grande risalto alla sentenza della Corte di Cassazione Sezione III Penale, 9 gennaio 2007 (dep.), n. 149, che avrebbe stabilito che scaricare opere protette e condividerle non è reato nel caso in cui tali comportamenti siano commessi senza fine di lucro.
La notizia è stata riportata in maniera distorta ed approssimativa in quanto la sentenza della Cassazione si riferisce alla normativa in vigore precedentemente alle modifiche legislative introdotte dalla legge 248/2000, dal successivo recepimento della Direttiva Europea 29/2001/CE, nel 2003, e dalla cd. Legge Urbani nel 2004 e e dalla legge 43/2005. Si tratta di provvedimenti che hanno, in realtà , modificato in successione la nostra legge sul diritto d’autore.
Al fine di chiarire l’attuale situazione e i comportamenti oggetto di rilevanza penale, a parte i profili di responsabilità civile, sempre tutelati, si conferma che le norme in vigore colpiscono, con diversi livelli di intensità sia chi scarica, sia chi condivide:
1. chi scarica semplicemente rischia una sanzione amministrativa, quella prevista dall’art. 174-ter l.d.a.;
2. colui che mette in condivisione opere protette a fini di lucro ricade nell’ipotesi dell’art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) l. 633/41; con sanzioni molti pesanti;
3. chi condivide senza una contropartita economica rimane soggetto ad una sanzione penale (multa) che è quella dell’art. 171, comma 1, lett. a-bis).
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