Vendeva, tramite un sito internet, dei “mod chip” che inseriti nella Playstation 2 che permettevano alla piattaforma di leggere anche i CD masterizzati. Condannato in primo grado, era stato assolto in Appello dalla Corte di Bolzano perché i fatti commessi risalivano al 2002 e fino alla riforma del 2003 della legge sul diritto d’autore, non esisteva, secondo la Corte, ancora una descrizione specifica del reato relativo a questo tipo di prodotto tecnologico.
La Cassazione ha invece annullato la sentenza con rinvio ritenendo che il reato fosse ascrivibile all’art. 171-ter lett. d) l.d.a. Secondo la Cassazione infatti, la lett. f-bis) dell’art. 171-ter l.d.a. ha intesto introdurre un elemento di chiarezza rispetto ad una formulazione che poteva prestarsi ad una lettura non più al passo con l’evoluzione tecnologica e dei diritti “digitali”, ma non ha affatto introdotto una fattispecie incriminatrice del tutto nuova. E quindi la formulazione dell’art. 171-ter, lett. d) l.d.a., nel testo vigente al momento della commissione del fatto, ricomprende anche l’elusione e la rimozione dei sistemi di protezione integrati fra supporto informatico e apparato destinato per la sua utilizzazione.