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La forma della Vespa Piaggio tutelata dal diritto d’autore

La Corte d’Appello di Torino, con Sentenza n. 677 del 2019, ha rigettato l’appello promosso dalle società cinesi Zhejang Zhongneng Industry Group Co. Ltd e Taizhou Zhongneng Import And Export Co. Ltd, attive nella produzione e commercializzazione di motocicli, avverso la Sentenza n. 1900/2017 del Tribunale di Torino che si è pronunciato a favore della azienda italiana Piaggio riconoscendo la tutela del marchio Vespa ed accogliendo, altresì, la domanda riconvenzionale della società italiana avente ad oggetto l’accertamento dell’avvenuta violazione da parte delle società cinesi del diritto d’autore del famoso scooter in quanto opera di disegno industriale tutelata.

La vicenda trae origine dal sequestro di tre modelli scooter, prodotti dalle due società cinesi, avvenuto in occasione della fiera Eicma tenutasi a Milano nel 2013 a seguito di esposto-denuncia presentati da Piaggio & C. S.p.A., trattandosi di modelli costituenti una contraffazione del marchio tridimensionale di cui è titolare Piaggio.

Nel primo grado di giudizio l’azienda italiana, contestando le avverse domande di inesistenza di contraffazione e nullità del marchio Vespa per assenza del carattere di novità e carenza di capacità distintiva , faceva valere non solo la tutela accordata dall’art. 2598 c.c. del marchio tridimensionale “forma scooter”, ma anche la circostanza che la Vespa è un’opera di design industriale tutelata dal diritto d’autore ai sensi del dell’art. 2 n. 10 Lda in quanto presenta “di per sé carattere creativo e valore artistico”.

Le società cinesi contestavano in appello la sussistenza di un diritto d’autore sulla “forma della Vespa” deducendo in particolare che:

            – il diritto d’autore non protegge singole caratteristiche di una forma complessa ma un’opera nell’insieme comprensiva di tutti gli elementi che costituiscono l’originale creazione e l’individuale rappresentazione del suo autore;

            – che le caratteristiche della forma della Vespa ritenute rilevanti in primo grado per la sussistenza del diritto autoriale sarebbero caratteristiche comuni in molti altri modelli di concorrenti e comunque caratteristiche della forma funzionali e/o standardizzate in relazione al prodotto scooter;

            – che non sarebbe possibile parlare di un unico diritto d’autore che protegga tutte le diverse forme di modelli Vespa succedutesi nel tempo per il solo fatto di avere in comune singole caratteristiche costruttive;

            – che il creatore della “Vespa” non avrebbe voluto creare un’opera d’arte o una forma dotata di volare estetico e pertanto la Vespa non costituirebbe “un’espressione di lavoro intellettuale” così come previsto dall’art. 6 Lda.

In merito la Corte di Appello di Torino ha confermato il giudizio del Tribunale il quale osservava che la forma della Vespa  “è senz’altro nata come oggetto di design industriale, tuttavia, nel corso dei decenni, ha acquisito una tale mole di riconoscimenti dall’ambiente artistico che ne hanno celebrato grandemente le qualità creative e artistiche da diventare un’icona simbolo del costume e del design artistico italiano” sottolineando come il carattere creativo ed artistico della Vespa sia confermato dai plurimi ed eccezionali riconoscimenti da parte di numerosi ed importanti istituzioni culturali che la annoverano tra le espressioni più rilevanti del design, e che proprio alla stregua del riconoscimento collettivo debbano essere valutati il carattere creativo ed artistico di un’opera di design.

La Corte d’Appello ha, altresì, evidenziato la sussistenza della tutela autoriale non solo del modello “storico” di Vespa, oggetto dei plurimi riconoscimenti quale opera di design, ma anche delle successive elaborazioni dell’opera originaria, così come previsto dagli artt. 4, 12 comma 2 e 18 comma 2 della Legge sul diritto d’autore, rilevando, inoltre, l’infondatezza della tesi delle società cinesi secondo la quale non sarebbe tutelabile l’opera di design in esame poiché difetterebbe nel suo autore la consapevolezza di porre in essere un’opera d’arte.

Categories: Sentenze
Costanza Ruggiero: Avvocato civilista, collabora con lo Studio legale d'Ammassa & Partners. Cantante di una rock band, corista e solista gospel, appassionata di disegno libero.
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