Sentenze

La Corte Suprema USA esclude la responsabilità degli ISP nel caso Sony v. Cox

Con decisione del 25 marzo 2026, la Corte Suprema degli Stati Uniti si è pronunciata nel caso Cox Communications v. Sony Music Entertainment, escludendo la responsabilità dell’internet service provider per le violazioni del diritto d’autore commesse dai propri utenti.

La controversia trae origine dall’azione promossa da Sony e da altre major discografiche, che avevano ottenuto in primo grado una condanna di Cox al pagamento di oltre 1 miliardo di dollari per violazioni relative a più di 10.000 opere musicali, sulla base della responsabilità per contributory infringement.

La Corte Suprema, con decisione unanime, ha ribaltato l’impostazione dei giudici di merito, affermando che il mero fatto di fornire accesso a Internet, pur nella consapevolezza che alcuni utenti possano commettere violazioni, non è sufficiente per configurare una responsabilità indiretta.

Secondo la Corte, la responsabilità per contributory copyright infringement può essere riconosciuta solo in presenza di un elemento ulteriore, rappresentato dall’intenzione di favorire l’illecito, che può emergere, ad esempio, quando il servizio sia progettato specificamente per facilitare la violazione oppure quando il provider induca attivamente gli utenti a porre in essere condotte illecite.

Nel caso di specie, Cox si è limitata a fornire un servizio di accesso alla rete, utilizzato per molteplici finalità lecite, senza che fosse dimostrata una condotta di induzione o una configurazione del servizio orientata alla violazione del diritto d’autore.

La decisione si inserisce nel solco di una giurisprudenza statunitense sempre più restrittiva in tema di responsabilità degli intermediari digitali e appare destinata ad incidere significativamente sull’interpretazione del Digital Millennium Copyright Act (DMCA), ridimensionando l’ambito applicativo delle forme di responsabilità indiretta degli ISP.

Sotto il profilo sistematico, la Corte ha di fatto rigettato l’approccio adottato dalla Corte d’Appello del Fourth Circuit, che aveva valorizzato il concetto di “contributo materiale” alla violazione, ritenendo sufficiente la mancata disconnessione degli utenti recidivi. La Suprema Corte ha invece riaffermato un criterio più rigoroso, fondato sull’elemento soggettivo dell’intenzionalità.

Non sono mancate, tuttavia, posizioni critiche. In un’opinione concorrente, i giudici Sotomayor e Jackson hanno evidenziato il rischio che una lettura eccessivamente restrittiva della responsabilità possa limitare in modo significativo la possibilità di contrastare fenomeni di pirateria su larga scala.

La pronuncia segna un punto di svolta nel rapporto tra diritto d’autore e responsabilità degli intermediari, rafforzando la posizione degli ISP e riducendo gli obblighi di intervento attivo nei confronti delle violazioni commesse dagli utenti. Le conseguenze pratiche potrebbero essere rilevanti, in particolare per i titolari dei diritti, che vedono restringersi uno degli strumenti più incisivi di contrasto alla pirateria online.

Per ulteriori approfondimenti:
https://musictechpolicy.com/2026/03/25/because-theyre-special-the-supreme-court-just-gave-isps-a-free-pass-on-copyright-infringement-and-gutted-the-dmca-in-the-process/

Un commento

La decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Cox v. Sony evidenzia in modo particolarmente netto la distanza tra l’approccio statunitense e quello europeo in materia di responsabilità degli intermediari per violazioni del diritto d’autore.

Nel sistema USA, fondato sul Digital Millennium Copyright Act, la responsabilità degli internet service provider è tradizionalmente esclusa in presenza di condotte meramente passive, salvo che sia dimostrato un coinvolgimento attivo o un’intenzione di favorire l’illecito. La pronuncia in esame rafforza ulteriormente questa impostazione, restringendo l’ambito della contributory liability e ridimensionando il rilievo della mancata adozione di misure contro utenti recidivi.

Diverso è l’approccio dell’Unione europea. La Direttiva (UE) 2019/790, e in particolare l’art. 17, ha introdotto un regime significativamente più stringente per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online. In tale contesto, gli intermediari non sono più considerati meri hosting provider neutrali, ma soggetti che svolgono un ruolo attivo nella comunicazione al pubblico delle opere caricate dagli utenti.

La Corte di giustizia dell’Unione europea ha progressivamente chiarito i contorni di questo regime, affermando che i provider devono adottare misure “appropriate e proporzionate” per prevenire la disponibilità di contenuti illeciti, nel rispetto del bilanciamento con i diritti fondamentali degli utenti.

Ne emerge una divergenza strutturale tra i due ordinamenti. Negli Stati Uniti, la responsabilità degli ISP resta ancorata a un criterio soggettivo, che richiede la prova dell’intenzionalità o dell’induzione alla violazione. Nell’Unione europea, invece, il legislatore e la giurisprudenza hanno progressivamente costruito un modello basato su obblighi di diligenza e prevenzione, che impone agli intermediari un ruolo attivo nella gestione dei contenuti.

Le implicazioni pratiche sono rilevanti. Mentre negli USA i titolari dei diritti vedono ridursi gli strumenti per agire contro gli intermediari, nell’UE questi ultimi sono chiamati a un livello di responsabilità più elevato, con conseguente necessità di implementare sistemi di controllo e filtraggio dei contenuti.

La pronuncia della Corte Suprema, dunque, non solo incide sull’interpretazione del DMCA, ma contribuisce ad ampliare il divario tra le due sponde dell’Atlantico, rendendo sempre più complesso il coordinamento internazionale nella tutela del diritto d’autore online.

📊 USA vs UE: responsabilità degli intermediari nel diritto d’autore

ProfiloStati UnitiUnione europea
Normativa di riferimentoDigital Millennium Copyright ActDirettiva (UE) 2019/790
Ruolo degli ISP / piattaformePrevalentemente passivoRuolo attivo nella comunicazione al pubblico
ResponsabilitàEsclusa salvo intenzionalità o induzione alla violazionePossibile anche senza dolo, sulla base di obblighi di diligenza
Criterio principaleContributory liability (richiede partecipazione consapevole)Obblighi di prevenzione e gestione dei contenuti
Obblighi verso contenuti illecitiRimozione su notifica (notice and takedown)Prevenzione ex ante + rimozione (notice and stay down)
Utenti recidiviNon sufficiente la mancata disconnessione per responsabilitàRilevante ai fini della valutazione delle misure adottate
Giurisprudenza recenteCaso Cox v. Sony → esclusa responsabilità ISPGiurisprudenza Corte di giustizia dell’Unione europea + art. 17 DSM
Impatto per i titolari dei dirittiMaggiore difficoltà nel coinvolgere gli intermediariMaggiori strumenti contro le piattaforme
Impatto per le piattaformeMaggiore tutelaMaggiori obblighi (filtri, controllo, licenze)

💡 Sintesi
Negli Stati Uniti prevale un modello “reattivo”, basato sulla rimozione dei contenuti su segnalazione e sulla prova dell’intenzionalità.
Nell’Unione europea si afferma invece un modello “proattivo”, che impone agli intermediari obblighi di prevenzione e un ruolo attivo nella tutela del diritto d’autore.

Mostra di più

Giovanni d'Ammassa

Avvocato dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e ultra runner.

Articoli Correlati

Pulsante per tornare all'inizio