Con sentenza nella causa C-275/06 (Productores de Màºsica de Espaà±a (Promusicae) / Telefà³nica de Espaà±a SAU) la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata statuendo che il diritto comunitario non impone agli Stati membri, per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore, l’obbligo di divulgare dati personali nel contesto di un procedimento civile.
Il contesto normativo
Diverse direttive comunitarie (Direttive 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale) sono dirette a far sì che gli Stati membri garantiscano, soprattutto nell’ambito della società dell’informazione, l’effettiva tutela della proprietà intellettuale e, in particolare, del diritto d’autore. Tuttavia, questa tutela non può pregiudicare gli obblighi relativi alla tutela dei dati personali. Peraltro, le direttive sulla tutela dei dati personali (Direttive 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche) offrono agli Stati membri la possibilità di istituire deroghe all’obbligo di garantire la riservatezza dei dati sul traffico.
La causa
La Promusicae è un’associazione senza scopo di lucro di cui fanno parte produttori ed editori di registrazioni musicali e audiovisive. Essa ha adito i tribunali spagnoli chiedendo di ingiungere alla Telefà³nica di rivelare l’identità e l’indirizzo fisico di talune persone alle quali quest’ultima fornisce un servizio di accesso ad Internet e il cui «indirizzo IP», nonché la data e l’ora di connessione, sono noti. Secondo la Promusicae, tali persone utilizzano il programma di scambio di archivi (cosiddetto «peer to peer» ovvero «P2P») denominato «KaZaA» e consentono l’accesso, nelle cartelle condivise del loro computer, a fonogrammi i cui diritti patrimoniali di utilizzo spettano ai soci della Promusicae. Essa ha quindi richiesto che le fossero comunicate le suddette informazioni per poter esercitare azioni civili contro le persone coinvolte.
La Telefà³nica ha affermato che, secondo la normativa spagnola (Legge 11 luglio 2002, n. 34, sui servizi della società dell’informazione e sul commercio elettronico), la comunicazione dei dati richiesti dalla Promusicae è autorizzata esclusivamente nell’ambito di un’indagine penale o per la tutela della pubblica sicurezza e della difesa nazionale.
Il giudice spagnolo chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di chiarire se il diritto comunitario imponga agli Stati membri di istituire, al fine di garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore, l’obbligo di comunicare dati personali nel contesto di un procedimento civile.
La Corte rileva che tra le deroghe consentite dalle direttive sulla tutela dei dati personali figurano le misure necessarie per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Poiché la direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche non specifica i diritti e le libertà oggetto di tale deroga, essa dev’essere interpretata nel senso che esprime la volontà del legislatore comunitario di non escludere dal suo ambito di applicazione la tutela del diritto di proprietà né le situazioni in cui gli autori mirano ad ottenere tale tutela nel contesto di un procedimento civile. Quindi essa non esclude la possibilità , per gli Stati membri, di istituire l’obbligo di divulgare dati personali nell’ambito di un procedimento civile. Tuttavia, nemmeno impone agli Stati membri di prevedere tale obbligo.
Quanto alle direttive in materia di proprietà intellettuale, la Corte di giustizia constata che neppure esse richiedono che gli Stati membri, per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore, istituiscano l’obbligo di comunicare dati personali nel contesto di un procedimento civile.
Ciò considerato, la Corte sottolinea che la domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla sua attenzione solleva la questione della necessaria conciliazione degli obblighi connessi alla tutela di diversi diritti fondamentali, ossia, da una parte, il diritto al rispetto della vita privata e, dall’altra, i diritti alla tutela della proprietà e ad un ricorso effettivo.
A tale proposito, la Corte conclude che gli Stati membri, in occasione della trasposizione delle direttive in materia di proprietà intellettuale e di tutela dei dati personali, sono tenuti a fondarsi su un’interpretazione di queste ultime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento di tali direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alle dette direttive, ma anche provvedere a non fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i summenzionati diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come il principio di proporzionalità .
La massima
La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), non impongono agli Stati membri, in una situazione come quella oggetto della causa principale, di istituire un obbligo di comunicare dati personali per garantire l’effettiva tutela del diritto d’autore nel contesto di un procedimento civile. Tuttavia, il diritto comunitario richiede che i detti Stati, in occasione della trasposizione di tali direttive, abbiano cura di fondarsi su un’interpretazione delle medesime tale da garantire un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico comunitario. Inoltre, in sede di attuazione delle misure di recepimento delle dette direttive, le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme a tali direttive, ma anche evitare di fondarsi su un’interpretazione di esse che entri in conflitto con i detti diritti fondamentali o con gli altri principi generali del diritto comunitario, come, ad esempio, il principio di proporzionalità .
Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl’lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-275/06