La Cassazione si pronuncia in merito all’acquisto di cassette prive del contrassegno SIAE

La III Sezione penale della Cassazione con la sentenza n. n. 6339 ha fornito elementi chiarificatori in merito alla questione dell’acquisto di cassette prive del regolare contrassegno SIAE.
La Cassazione ha sottolineato come tale atto, in relazione alle previsioni della legge n. 248 del 2000, si configuri come un mero illecito amministrativo, fatta salva l’ipotesi di concorso di reato con colui il quale detiene le cassette prive del contrassegno o recanti lo stesso contraffatto, per la vendita o la distribuzione.
Secondo quanto contenuto nella pronuncia della Cassazione, la citata legge 248 ha definito con maggiore precisione le varie fattispecie punite dall’articolo 173 ter della legge 633/ 1941, escludendo però il concorso tra l’illecita riproduzione di opere dell’ingegno e il reato di ricettazione.
L’art. 16 della predetta 248/ 2000 introduce, quindi, una sanzione amministrativa dell’importo di circa 150 Euro cui si aggiungono la confisca del materiale e la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a diffusione nazionale.
Secondo quanto asserito dalla Cassazione la norma della 248/2000 configura una fattispecie speciale rispetto a quella della ricettazione della quale ricalca tutti gli aspetti eccezion fatta per la natura del bene.
Proprio in relazione alla particolare natura del bene sono applicate solo sanzioni amministrative evitandosi le conseguenze penali correlate al reato di ricettazione.
Queste le motivazioni sulla base delle quali la Cassazione ha annullato la sentenza di condanna di un extra comunitario per entrambi i reati (ricettazione e vendita di cassetta senza contrassegno).

La redazione

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

Controlla anche

Corte di Giustizia Europea: in caso di violazione del diritto d’autore il provider deve comunicare (solo) l’indirizzo postale di chi ha effettuato il caricamento

In caso di caricamento illegale di film su una piattaforma online, come YouTube, il titolare dei diritti d’autore può chiedere al gestore, ai sensi della direttiva sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, unicamente l’indirizzo postale di chi ha effettuato il caricamento, ma non gli indirizzi e-mail o IP o il numero telefonico