La Sezione Prima Quater del Tar del Lazio, con Sentenza pubblicata in data 25 giugno 2019, ha confermato l’orientamento già espresso dalla Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.7 del 2012 che riconosce agli associati Siae la titolarità del diritto di accesso agli atti amministrativi nei confronti della Società.
Ciò in applicazione dell’art. 22 comma 1 lettera b) della legge n. 241 del 1990 che ricomprende tra gli enti obbligati a garantire l’esercizio del diritto all’accesso anche i soggetti di diritto privato, limitatamente alla loro attività di interesse pubblico.
Il Tar specifica, in particolare, che “la Società italiana degli autori ed editori, ente pubblico economico a base associativa, gestore di servizi pubblici attinenti alla tutela dei diritti d’autore, in forza della legge numero 2 del 2008, deve ritenersi obbligata a garantire il diritto d’accesso a tutti gli atti e documenti inerenti l’attività a rilevanza pubblicistica indicata”.
Nel caso di specie la Siae aveva svolto un procedimento disciplinare nei confronti di suoi associati i quali, assistiti dagli Avvocati Giorgio Tramacere e Mara Bergomi, hanno presentato ricorso avanti il Tar del Lazio a seguito del diniego di Siae all’accesso agli atti relativi al procedimento a loro carico, conclusosi con l’applicazione di sanzioni pecuniarie.
I procedimenti disciplinari – prosegue il Tar – rientrano nell’attività di tutela dei diritti d’autore svolta dalla Siae, la quale è, dunque, “vincolata a garantire la trasparenza nella gestione del procedimento disciplinare” consentendo ai suoi associati il pieno accesso alla relativa documentazione, non già limitato solamente a parte di essa.