Sentenze

Geoblocking, VPN e comunicazione al pubblico. La Corte di Giustizia Europea chiarisce la tutela del Diario di Anna Frank nei Paesi Bassi

La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata nella causa C‑788/24, riguardante la pubblicazione online dei manoscritti del Diario di Anna Frank e la loro accessibilità nei Paesi Bassi, Stato membro in cui l’opera è ancora protetta dal diritto d’autore. La vicenda nasce dalla pubblicazione, nel 2021, di un’edizione scientifica dei manoscritti sul sito annefrankmanuscripten.org, registrato in Belgio, dove l’opera è ormai in dominio pubblico. Nei Paesi Bassi, invece, il Fondo Anna Frank è titolare del diritto d’autore fino al 2037, in forza di un regime transitorio previsto dalla legge nazionale.

Per evitare violazioni nel territorio olandese, il sito applicava un blocco geografico che impediva l’accesso agli utenti dei Paesi Bassi. Tale blocco, tuttavia, poteva essere eluso tramite VPN, consentendo comunque la consultazione dei contenuti. Il Fondo Anna Frank ha contestato la pubblicazione, sostenendo che la possibilità di aggirare il geoblocking comportasse una comunicazione al pubblico non autorizzata nei Paesi Bassi, in violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE. La Corte suprema dei Paesi Bassi ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di chiarire se la mera possibilità di elusione equivalga a una comunicazione al pubblico nello Stato membro in cui l’opera è ancora protetta.

La Corte ha ricordato che la nozione di comunicazione al pubblico richiede una valutazione complessiva basata su criteri interdipendenti, tra cui l’esistenza di un atto di messa a disposizione e la presenza di un pubblico indeterminato e potenzialmente ampio. Ha inoltre ribadito che il ruolo dell’operatore del sito è determinante: un soggetto compie un atto di comunicazione quando interviene intenzionalmente per rendere l’opera accessibile, consentendo l’accesso a un pubblico che, senza tale intervento, non potrebbe fruirne.

Nel caso esaminato, la Corte ha riconosciuto che l’Associazione che gestisce il sito ha inteso rendere accessibile l’edizione scientifica dei manoscritti. Tuttavia, la presenza di un blocco geografico rappresenta una misura tecnologica rilevante ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2001/29. La Corte ha precisato che la possibilità di elusione tramite VPN non comporta automaticamente una comunicazione al pubblico nello Stato membro bloccato. Occorre verificare se il gestore abbia adottato tutte le misure tecnologiche ragionevolmente ipotizzabili per impedire l’accesso dal Paese protetto, se l’uso del VPN sia diffuso e semplice, e se siano stati inseriti ulteriori avvertimenti o dichiarazioni per scoraggiare l’accesso non autorizzato.

La Corte ha inoltre chiarito che il fornitore del VPN non compie alcun atto di comunicazione al pubblico dell’opera, poiché non interviene nella messa a disposizione dei contenuti. L’eventuale comunicazione resta imputabile al soggetto che ha pubblicato l’opera online.

La decisione stabilisce che la pubblicazione online di un’opera protetta in uno Stato membro, ma non in altri, non costituisce comunicazione al pubblico nello Stato membro protetto se il gestore ha adottato misure tecnologiche efficaci e ragionevoli per impedire l’accesso, anche quando tali misure possono essere eluse tramite VPN. La valutazione deve essere effettuata caso per caso, considerando l’effettiva efficacia delle misure adottate e il comportamento del gestore.

La sentenza è rilevante per la tutela dei beni immateriali, tra cui il diritto d’autore, e chiarisce l’uso del geoblocking come misura tecnologica di protezione. Contribuisce inoltre a definire i limiti della responsabilità degli operatori online quando un’opera è in dominio pubblico in alcuni Stati membri ma non in altri, delineando un equilibrio tra tutela dei titolari dei diritti, libertà di informazione e funzionamento del mercato digitale europeo.

Il testo completo della sentenza è disponibile nelle nostre Banche Dati.

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Giovanni d'Ammassa

Avvocato dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e ultra runner.

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