La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5879 depositata il 15 febbraio 2012 non ha accolto il ricorso contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 10 giugno 2010 che, a conferma della sentenza del Tribunale di Forlì del 2 novembre 2007, aveva condannato un imprenditore alla pena di 4 mesi di reclusione ed a 1.000 euro di multa per aver abusivamente duplicato programmi per elaboratore che aveva installato su più personal computer della propria società senza aver acquistato le relative licenze.
“Tali profili debbono essere considerati fuori discussione e si rende palesemente infondata la prospettazione difensiva contenuta nel secondo motivo di ricorso sia con riferimento alla sola copia di back up sia con riferimento ad asserite deficienze dell’accertamento tecnico” si legge in sentenza.
“La condotta illecita contestata e accertata consista esclusivamente nella illecita duplicazione dei programmi al fine di essere utilizzati su plurimi apparecchi; si tratta di violazione prevista dalla prima parte del primo comma dell’articolo 71-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633”.
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