La Corte di Giustizia europea ha statuito che Spagna e Italia sono venute meno agli obblighi a esse incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 della Direttiva 92/100/CE, che regola il diritto di prestito.
Secondo la direttiva, gli autori hanno “il diritto di autorizzare o proibire il noleggio ed il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore e di altre realizzazioni…” e che “gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all’articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito”.
Per quanto riguarda l’Italia, nel D. Lgs. di recepimento del 1994 essa non ha previsto un sistema di remunerazione. Con lettera del 24 aprile 2003, gli uffici della Commissione hanno inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni relativamente al recepimento degli artt. 1 e 5 della direttiva 92/100. Le autorità italiane non hanno dato seguito alla domanda della Commissione nel termine previsto, ma hanno richiesto, con lettera del 15 ottobre 2003, un termine supplementare di un mese per rispondere. La Commissione ha accolto tale richiesta con lettera del 13 novembre 2003. Non ha tuttavia ricevuto alcuna risposta. La Commissione ha pertanto inviato alla Repubblica italiana, in data 19 dicembre 2003, una lettera di diffida. Il 24 marzo 2004 la Commissione ha ricevuto per posta elettronica una richiesta di informazioni supplementari da parte delle autorità italiane relativamente all’applicazione del diritto di prestito pubblico nelle normative di altri Stati membri. La Commissione ha risposto in data 21 aprile 2004. Non avendo tuttavia ottenuto nessun’altra informazione da parte delle autorità italiane, la Commissione ha emanato, in data 9 luglio 2004, un parere motivato con cui ha invitato tali autorità a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi allo stesso entro un termine di due mesi dal suo ricevimento. Nella loro risposta del 4 ottobre 2004 le autorità italiane hanno affermato che il Ministro per i Beni e le Attività Culturali avrebbe in futuro proposto l’adozione di un provvedimento normativo conforme alla direttiva 92/100. Non avendo ricevuto alcun altro elemento informativo che le permettesse di concludere che i provvedimenti necessari per recepire la citata direttiva erano stati definitivamente assunti, la Commissione ha deciso di ricorrere alla Corte di Giustizia Europea.
Dopo aver sentito le parti, la Corte ha così statuito: “Avendo esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 di tale direttiva.”
Per quanto riguarda la Spagna, la Corte è giunta alla medesima decisione: “Il Regno di Spagna, avendo stabilito un’esenzione dall’obbligo di remunerare gli autori per prestiti concessi per la quasi totalità , se non totalmente, dalle categorie di istituzioni che effettuano prestiti al pubblico di opere protette da diritti d’autore, è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi degli artt. 1 e 5 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale”.
Ricordiamo che nella Finanziaria 2007 il Governo ha previsto la costituzione di un Fondo, finanziato dallo Stato, per consentire la remunerazione del prestito.
Le sentenze saranno a breve disponibili nel nostro Centro Documentazione.
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