Corte di Giustizia UE: il link con fine di lucro viola il diritto d’autore

Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 92/16
Lussemburgo, 8 settembre 2016
Sentenza nella causa C-160/15
GS Media BV / Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., Britt Geertruida Dekker

Il collocamento su un sito Internet di un collegamento ipertestuale verso opere protette dal diritto d’autore e pubblicate senza l’autorizzazione dell’autore su un altro sito Internet non costituisce una «comunicazione al pubblico» quando la persona che colloca detto link agisca senza fini di lucro e senza essere al corrente dell’illegittimità della pubblicazione di dette opere. Se invece tali collegamenti ipertestuali sono forniti a fini di lucro, la conoscenza dell’illegittimità della pubblicazione sull’altro sito Internet deve essere presunta.

La GS Media gestisce il sito Internet GeenStijl, su cui figurano, secondo le informazioni ivi contenute, «notizie, rivelazioni scandalistiche e inchieste giornalistiche su argomenti leggeri e con tono scherzoso», e che è uno dei dieci siti di attualità più visitati dei Paesi Bassi. Nel 2011 la GS Media ha pubblicato un articolo e un link che rimandava i lettori verso un sito australiano ove erano messe a disposizione fotografie della sig.ra Dekker. Tali foto erano pubblicate sul sito australiano senza il consenso della Sanoma, l’editore della rivista mensile Playboy che detiene i diritti d’autore delle foto in questione.

Malgrado le ingiunzioni della Sanoma, la GS Media ha rifiutato di sopprimere il link di cui trattasi. Quando il sito australiano ha eliminato le foto su richiesta della Sanoma, il sito GeenStijl ha pubblicato un nuovo articolo contenente anch’esso un link verso un altro sito, su cui era possibile vedere le foto in questione.
Quest’ultimo sito ha anch’esso dato seguito alla richiesta della Sanoma di rimuovere le fotografie. Gli internauti che visitavano il forum di GeenStijl hanno successivamente caricato nuovi link che rimandavano ad altri siti dove le fotografie potevano essere consultate.

Secondo la Sanoma, la GS Media ha violato il diritto d’autore. Adito in cassazione, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte di cassazione, Paesi Bassi) interroga, al riguardo, la Corte di giustizia.
Infatti, in forza di una direttiva dell’Unione, ogni atto di comunicazione di un’opera al pubblico deve essere autorizzato dal titolare del diritto d’autore (1). Tuttavia, lo Hoge Raad osserva che Internet contiene innumerevoli opere pubblicate senza l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore. Per il gestore di un sito Internet non sarebbe sempre facile verificare se l’autore abbia concesso la propria autorizzazione.
Nella sua odierna sentenza, la Corte dichiara che, in forza della direttiva in questione, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché gli autori godano del diritto esclusivo di autorizzare o di vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere. Allo stesso tempo, tale direttiva è intesa a garantire un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari dei diritti d’autore e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utenti dei materiali protetti, segnatamente della loro libertà d’espressione e d’informazione nonché dell’interesse generale.
La Corte richiama la propria giurisprudenza precedente, secondo la quale la nozione di «comunicazione al pubblico» comporta una valutazione individualizzata che deve tener conto di svariati criteri complementari. Fra tali criteri figura, in primo luogo, in particolare, il carattere intenzionale dell’intervento.

Pertanto, l’utente realizza un atto di comunicazione quando interviene, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per fornire ai suoi clienti l’accesso a un’opera protetta. In secondo luogo, la nozione di «pubblico» si riferisce a un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole. In terzo luogo, il carattere lucrativo di una comunicazione al pubblico è rilevante.

La Corte precisa che la sua giurisprudenza precedente(2) riguardava unicamente il collocamento di link verso opere che erano state rese liberamente disponibili su un altro sito Internet con il consenso del titolare e che quindi da essa non può desumersi che il collocamento di siffatti link sarebbe escluso in via di principio dalla nozione di «comunicazione al pubblico» qualora le opere di cui trattasi siano state pubblicate sull’altro sito senza l’autorizzazione del titolare.

Riguardo a quest’ultima ipotesi, la Corte sottolinea, tuttavia, che Internet riveste un’importanza particolare per la libertà d’espressione e d’informazione e che i link contribuiscono al suo buon funzionamento nonché allo scambio di opinioni e di informazioni. Inoltre, essa riconosce che può risultare difficile, in particolare per i privati che intendano collocare siffatti collegamenti, verificare se si tratti di opere protette e, se del caso, se i titolari dei diritti d’autore di tali opere abbiano autorizzato la loro pubblicazione su Internet.

Alla luce di quanto precede, la Corte dichiara che, ai fini della valutazione individualizzata dell’esistenza di una «comunicazione al pubblico», qualora il collocamento di un link verso un’opera liberamente disponibile su un altro sito Internet sia effettuato da una persona senza fini di lucro, occorre tener conto della circostanza che tale persona non sia a conoscenza, e non possa ragionevolmente esserlo, del fatto che detta opera fosse stata pubblicata su Internet senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore. Infatti, tale persona non agisce, di regola, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per fornire ai propri clienti l’accesso a un’opera pubblicata illegittimamente su Internet.

Per contro, qualora sia accertato che detta persona era al corrente, od era tenuta ad esserlo, del fatto che il link da essa collocato forniva l’accesso a un’opera illegittimamente pubblicata, ad esempio perché ne era stata avvertita dai titolari del diritto d’autore, la messa a disposizione di detto collegamento costituisce una «comunicazione al pubblico». Lo stesso vale nell’ipotesi in cui detto collegamento consenta agli utenti di eludere misure restrittive adottate dal sito contenente l’opera protetta per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati.

Peraltro, qualora il collocamento di link sia effettuato a fini di lucro, è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia illegittimamente pubblicata. Pertanto, deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione non sia confutata, l’atto di collocare un collegamento cliccabile verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una «comunicazione al pubblico».

Nel caso di specie è pacifico che la GS Media ha fornito i link verso i file contenenti le foto a fini di lucro e che la Sanoma non aveva autorizzato la pubblicazione di tali foto su Internet. Inoltre, dalla presentazione dei fatti, quale risulta dalla decisione dello Hoge Raad, sembra potersi desumere che la GS Media fosse consapevole dell’illegittimità di tale pubblicazione e che non possa quindi confutare la presunzione che il collocamento di detti collegamenti sia intervenuto con piena cognizione dell’illegittimità di tale pubblicazione. Fatte salve le necessarie verifiche da parte dello Hoge Raad, la GS Media, collocando detti collegamenti, ha quindi realizzato una «comunicazione al pubblico».

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

1 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).

2 Sentenza del 13 febbraio 2014, Svensson e a. (C-466/12); ordinanza del 21 ottobre 2014, BestWater International (C-348/13, non pubblicata).

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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