Corte di Giustizia Europea: l’Avvocato Generale conclude sull’uso di un ritratto fotografico per la realizzazione di un identikit

L’Avvocato Generale ha depositato le proprie conclusioni nell’ambito di un procedimento (Causa C145/10) avente ad oggetto l’applicazione della direttiva 2001/29/CE con riferimento alla pubblicazione su giornali, riviste e internet di un identikit realizzato sulla base di una fotografia senza il consenso dell’autrice della stessa.
Di seguito le conclusioni dell’Avvocato Generale:
1. La nozione di nesso stretto ai sensi dell’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale deve essere interpretato nel senso che essa presuppone una situazione di fatto unitaria e una connessione giuridica sufficiente tra il ricorso proposto contro il convenuto domiciliato nella sede del giudice (ricorso di radicamento) e le altre azioni. Non può riscontrarsi una situazione di fatto unitaria qualora il comportamento contestato al convenuto con ricorso di radicamento e all’altro convenuto si configuri come un comportamento simultaneo non previamente concertato. Una sufficiente connessione giuridica può sussistere anche qualora trovi applicazione ad entrambe le azioni una diversa normativa nazionale non pienamente armonizzata.
2. a) L’art. 5, n. 3, lett. d), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro ha la facoltà di permettere la citazione di un’opera anche senza il consenso dell’autore qualora il resoconto giornalistico in cui figuri la citazione non sia protetto dal diritto d’autore.
b) Detta disposizione presuppone inoltre necessariamente che il soggetto che compie la citazione debba indicare il nome dell’autore di una fotografia protetta dal diritto d’autore, nella misura in cui ciò non risulti impossibile. Un’indicazione non può risultare impossibile se il soggetto che compie la citazione non ha adottato tutte le misure finalizzate all’individuazione dell’autore che appaiono adeguate tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
3 a) L’art. 5, n. 3, lett. e), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro, in caso di appello alle ricerche, con il quale venga perseguito uno scopo di pubblica sicurezza ai sensi di detta disposizione, può permettere la riproduzione attraverso i mass media di fotografie protette dal diritto d’autore anche senza il consenso dell’autore, nella misura in cui gli scopi perseguiti con le ricerche non siano stati conseguiti e la riproduzione sia oggettivamente idonea al raggiungimento di tali scopi.
b) I mass media non possono invocare direttamente tale disposizione al fine di giustificare una riproduzione senza il consenso dell’autore.
4. Ai sensi dell’art. 6 della direttiva del Consiglio 29 ottobre 1993, 93/98/CEE, concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, ovvero della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi, un ritratto fotografico gode della tutela del diritto d’autore qualora esso costituisca una creazione intellettuale originale del fotografo, il che presuppone che il fotografo le abbia dato un tocco personale con l’utilizzo di possibilità creative esistenti.
La pubblicazione di un identikit realizzato sulla base di un ritratto fotografico protetto dal diritto d’autore costituisce una riproduzione ai sensi dell’art. 2, lett. a), della direttiva 2001/29 se gli elementi caratterizzanti della creazione intellettuale originale del modello siano incorporati anche nell’identikit.

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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