Corte di Giustizia Europea: Francia e Lussemburgo non possono applicare un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici, contrariamente a quanto vale per i libri su carta.

In Francia e in Lussemburgo, la fornitura di libri elettronici è soggetta ad aliquota IVA ridotta. In particolare, dal 1° gennaio 2012, la Francia e il Lussemburgo applicano alla fornitura di libri elettronici, rispettivamente, un’aliquota IVA del 5,5% e del 3%.

I libri elettronici o digitali oggetto della presente causa comprendono i libri ottenuti a titolo oneroso, mediante scaricamento o trasmissione continua (streaming) a partire da un sito web, nonché i libri elettronici che possono essere consultati su computer, smartphone, e-book reader o qualsiasi altro sistema di lettura.
La Commissione chiede alla Corte di giustizia di dichiarare che la Francia e il Lussemburgo, avendo applicato un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici, sono venuti meno agli obblighi ad essi incombenti in forza della direttiva IVA.

Nelle sentenze, la Corte accoglie i ricorsi per inadempimento della Commissione.
La Corte rileva innanzitutto che un’aliquota IVA ridotta può essere applicata unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi di cui all’allegato III della direttiva IVA. Detto allegato menziona, in particolare, la «fornitura di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico». La Corte ne trae la conclusione che l’aliquota IVA ridotta è applicabile all’operazione consistente nel fornire un libro che si trovi su un supporto fisico. Se è vero che il libro elettronico necessita, per poter essere letto, di un supporto fisico (quale un computer), un simile supporto non è tuttavia fornito con il libro elettronico, cosicché l’allegato III non include nel suo ambito di applicazione la fornitura di tali libri.
Inoltre, la Corte constata che la direttiva IVA esclude ogni possibilità di applicare un’aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via elettronica». Secondo la Corte, la fornitura di libri elettronici costituisce un servizio di questo tipo. La Corte respinge l’argomento secondo cui la fornitura di libri elettronici costituirebbe una cessione di beni (e non un servizio). Infatti, solo il supporto fisico che consente la lettura dei libri elettronici può essere qualificato come «bene materiale», ma un siffatto supporto non è presente nella fornitura dei libri elettronici.
La Commissione addebita altresì al Lussemburgo di applicare un’aliquota IVA super ridotta al 3%, mentre la direttiva IVA vieta, in via di principio, le aliquote IVA inferiori al 5%. La Corte ricorda che, secondo la direttiva IVA, uno Stato membro può applicare aliquote IVA ridotte inferiori al 5%, fra l’altro, a condizione che le aliquote ridotte siano conformi alla legislazione dell’Unione. Dato che la Corte ha poco prima concluso che l’applicazione di un’aliquota IVA ridotta alla fornitura di libri elettronici non è conforme alla direttiva IVA, la condizione di conformità alla legislazione nell’Unione non è soddisfatta, cosicché il Lussemburgo non può applicare un’aliquota IVA super ridotta al 3% alla fornitura di libri elettronici.

Le sentenze della Corte non ostano a che gli Stati membri istituiscano un’aliquota IVA ridotta per i libri su supporto fisico, come in particolare i libri cartacei.

La risposta degli editori italiani e delle altre associazioni europee e internazionali alla sentenza della Corte di Giustizia UE è una lettera aperta al presidente della Commissione Junker, al presidente del Parlamento europeo Schultz e al presidente del Consiglio europeo Tusk affinché si intervenga sulla direttiva comunitaria per eliminare la stortura che penalizza lo sviluppo del libro e della lettura nell’intero continente. Un testo proposto dalla Federazione degli Editori Europei (FEP), dalla Federazione delle associazioni europee degli scrittori (EWC) e dalla Federazione europea e internazionale dei librai (EIBF), sottoscritto dal presidente dell’Associazione Italiana Editori (AIE) Marco Polillo: “Noi, rappresentanti del mondo del libro, siamo fermamente convinti – recita il testo della lettera – che il valore di un libro non dipenda dal suo formato o dal modo in cui i lettori vi accedano. Per questo sollecitiamo la UE ad agire rapidamente per modificare la legislazione in materia, per consentirne l’adeguamento al progresso tecnologico e per rimuovere un serio ostacolo allo sviluppo del mercato e-book. Un’iniziativa della Commissione in questa direzione si inserirebbe nel suo programma di lavoro in cui si afferma che “le barriere al digitale sono barriere all’occupazione, alla crescita e al progresso“.

L’Italia ha già fatto la propria scelta verso una equiparazione delle forme di lettura – ha commentato Polillo – ma da cittadini ed imprenditori europei pretendiamo che anche l’UE affronti la questione in maniera definitiva consentendo agli Stati membri di sancire una verità a nostro avviso inconfutabile: un libro è un libro“.

I testi delle due sentenze sono disponibili nel nostro database Giurisprudenza.

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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