Gli Stati membri possono prevedere la corresponsione dell’equo compenso per la riproduzione di opere protette tramite stampanti. E’ quanto prevede la decisione del 27 giugno scorso della Corte di Giustizia Europea nelle cause riunite C457/11, C458/11, C459/11 e C460/11 Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) contro KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH e a., Canon Deutschland GmbH, Fujitsu Technology Solutions GmbH, e Hewlett-Packard GmbH contro Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort)
Di seguito i principi espressi dalla Corte:
1) Nel periodo che va dal 22 giugno 2001, data di entrata in vigore della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, al 22 dicembre 2002, data di scadenza del termine per la sua attuazione, tale direttiva non incide sugli atti di utilizzazione delle opere e degli altri materiali protetti.
2) Nell’ambito di un’eccezione o di una limitazione prevista all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, un eventuale atto con il quale un titolare di diritti abbia autorizzato la riproduzione della sua opera o di altro materiale protetto non incide sull’equo compenso, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia previsto obbligatoriamente o a titolo facoltativo in virtù della disposizione applicabile di tale direttiva.
3) La possibilità di applicazione delle misure tecnologiche previste all’articolo 6 della direttiva 2001/29 non fa venir meno la condizione dell’equo compenso prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di tale direttiva.
4) La nozione di «riproduzione effettuata mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende riproduzioni a mezzo di una stampante e di un personal computer, qualora tali dispositivi siano collegati tra loro. In siffatta ipotesi, è consentito agli Stati membri istituire un sistema secondo il quale l’equo compenso è corrisposto dai soggetti che dispongono di un dispositivo che contribuisce, in modo non autonomo, al procedimento unico di riproduzione dell’opera o dell’altro materiale protetto sul supporto interessato, poiché questi ultimi possono ripercuotere il costo del prelievo sui loro clienti, fermo restando che l’importo complessivo dell’equo compenso dovuto come contropartita del pregiudizio subìto dall’autore a seguito di siffatto procedimento unico non deve essere, in sostanza, diverso da quello stabilito per la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo.
La sentenza è disponibile nella nostra Banda dati Sentenze.