Stavolta è la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. del 19 marzo 2019, si è pronunciata in tema di responsabilità dell’hosting provider per avere ospitato materiali protetti senza il consenso dell’avente diritto.
Nel caso di specie, su Yahoo erano state pubblicate sequenze di immagini in movimento tratte dalle trasmissioni “Amici” e “Striscia la notizia”, in violazione dei diritti di utilizzazione economica esclusiva di RTI.
A accogliendo in buona parte il ricorso di RTI, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza con rimessione alla Corte d’Appello di Milano, affermando una serie di principi.
Innanzitutto, in linea con la Giurisprudenza della Corte Eu e con la Direttiva in corso di approvazione, ha stabilito che sia da qualificarsi come servizio di hosting “attivo”, sottratto al regime generale di esenzione di cui all’art. 16 d.lgs. n. 70 del 2003 e soggetto alle regole comuni della responsabilità civile, quello offerto da un provider che goda di tecnologie avanzate, come ad esempio, di ottimizzazione, gestione dei file, di valutazione comportamentale degli utenti, anche nel senso dei vantaggi economici che ne derivano.
Dette circostanze vanno accertate dal Tribunale di merito che deve ricercare in concreto “indici di interferenza” con i contenuti caricati dall’autore principale.
La responsabilità dell’hosting provider, in particolar modo, sussiste in capo al provider che non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti quando: a) abbia conoscenza (in qualunque modo acquisita, quindi anche dietro semplice diffida dell’avente diritto) dell’illecito; b) l’illecito sia constatabile alla luce di un criterio di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; c) abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti protetti da rimuovere.
Per leggere il testo integrale della sentenza: http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20190319/snciv@s10@a2019@n07708@tS.clean.pdf
Sullo stesso tema la nostra notizia di ieri sulla vittoria di RTI contro Facebook.