Con sentenza del dicembre scorso, la Cassazione ha chiarito i termini entro i quali è possibile applicare il prolungamento della tutela del diritto d’autore di sei anni previsto per gli eventi bellici.
Secondo la Corte, i cessionari che intendono avvalersi della suddetta facoltà devono applicare la procedura stabilita dal Decreto Legislativo n. 440 del 1945, articolo 4, (come modificato dall’allegato alla Legge n. 650 del 1996, comma 57) che prevede che “il cessionario che intende avvalersi delle facoltà di cui all’articolo 3 del presente decreto, dovrà, sei mesi dalla entrata in vigore del Decreto Legge n. 545 del 1996, darne comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all’autore o ai suoi eredi e legatari e all’ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica……(omissis). Adempiute tali formalità, il cessionario potrà continuare nell’esercizio dei diritti esclusivi per il periodo di maggiore estensione della durata del diritto d’autore, salva la facolta’ dell’autore o dei suoi eredi e legatari di far valere il diritto al corrispettivo secondo le disposizioni del presente decreto”.
In estrema sintesi, i beneficiari del prolungamento della protezione delle opere sono gli autori ovvero i produttori cinematografici (titolari di un autonomo diritto di sfruttamento dei diritti economici dell’opera cinematografica v. articolo 78 ter l.d.a.); ma i cessionari dei predetti diritti possono continuare l’utilizzo dei diritti loro ceduti purché abbiano, nel termine di sei mesi dianzi indicato effettuato opportuna comunicazione di voler continuare nello sfruttamento economico dei detti diritti previo accordo sull’adeguato consenso.
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