Con ordinanza del 9 gennaio 2023 della Prima Sezione civile, la Corte di Cassazione ha precisato che nel regime anteriore all’introduzione dell’art. 43-bis l.d.a., sussisteva il diritto alla riproduzione di articoli, informazioni e notizie pubblicati sui giornali e periodici editi, non oggetto di riserva di riproduzione e utilizzazione ex art. 65, comma 1, l.d.a. nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dal predetto articolo.
La questione, annosa, riguarda le società che realizzano rassegne stampa per conto di terzi. La Cassazione si è riferita ai considerando e all’art. 15 della Direttiva UE 2019/790 (Direttiva Copyright), la cui attuazione ha portato all’introduzione dell’art. 43-bis l.d.a., non applicabile ratione temporis al caso esaminato, e ha sottolineato l’importanza delle rassegne stampa in vari ambiti, come quello giornalistico, dell’ente pubblico e dell’impresa privata, distinguendo i concetti di rassegna stampa “che sono destinate a soddisfare una innegabile finalità informativa, pur indubbiamente selettivamente appuntata su di uno specifico interesse nutrito dal pubblico di riferimento” e media monitoring.