Recentemente è passata in giudicato una sentenza della Corte d’Appello di Messina Sezione Penale che ha ritenuto responsabile un venditore ambulante del reato di detenzione per la vendita di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, in relazione a fatti accertati nel corso dell’anno 2003.
Il collegio giudicante ha condannato l’imputato per le previsioni di cui alla lettera A del primo comma dell’art. 171/ter della Legge n. 633/1941 e succ. modif., richiamando sia la nota sentenza del novembre 2007 della Corte di Giustizia Europea in tema di contrassegno SIAE limitatamente alle previsioni del reato formale di cui alla lettera D del primo comma del citato art. 171/ter che le plurime decisioni della Corte di Cassazione che hanno statuito “indubbie connotazioni di antigiuridicità penale” per l’abusiva attività di riproduzione e vendita dei supporti in argomento.
In relazione al reato di ricettazione ex art 648 c.p. ed a quello di detenzione per la vendita di supporti audiovisivi “pirata” di cui al già richiamato art. 171/ter, la Corte d’Appello ha confermato il concorso tra i due reati nel vigore del D. Lgs n. 68/2003 che avendo abrogato l’art. 16 della legge n.248/2000, configura l’illecito amministrativo solo nell’ipotesi di acquisto o ricezione di supporti abusivamente duplicati che siano destinati ad esclusivo uso personale.
Fonte: S.I.A.E.
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