Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata il 18 febbraio scorso, ha deciso in merito agli appelli proposti contro diverse sentenze del Tar Lazio del 2012 da diversi produttori di apparecchi e supporti digitali. La sentenza è disponibile, nel testo integrale, nella nostra banca dati Giurisprudenza.
Il Consiglio di Stato ha rimesso all’esame della CGUE una serie questioni di corretta interpretazione del diritto comunitario, nei termini che seguono:
1) se l’ordinamento comunitario – e segnatamente il considerando 31 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE – osti a una disciplina nazionale (in particolare: l’articolo 71-sexies della LDA italiana in combinato operare con l’art. 4 del d.m. 30 dicembre 2009) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata – ossia per uso esclusivamente professionale-, la determinazione dei criteri di esenzione “ex ante” dal prelievo sia rimessa alla contrattazione –o “libera negoziazione”- privatistica, con particolare riguardo ai “protocolli applicativi” di cui al citato art. 4, in assenza di previsioni generali e di alcuna garanzia di parità di trattamento tra Siae e soggetti obbligati al versamento del compenso, o loro associazioni di categoria”;
2) se l’ordinamento comunitario – e segnatamente il considerando 31 e l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 2001/29/CE – osti a una disciplina nazionale (in particolare: l’articolo 71-sexies della LDA italiana in combinato operare con il d.m. 30 dicembre 2009 e con le istruzioni impartire dalla SIAE in tema di rimborsi) la quale preveda che, nel caso di supporti e dispositivi acquistati per scopi manifestamente estranei a quelli di copia privata – ossia per uso esclusivamente professionale -, il rimborso possa essere richiesto dal solo utente finale anziché dal produttore dei supporti e dispositivi.
“Non possiamo che esprimere grande soddisfazione per la decisione di ieri del Consiglio di Stato che, confermando le sentenze del Tar Lazio del 2012, ha integralmente rigettato i ricorsi presentati contro la copia privata, che è e resta un compenso giusto e perfettamente legittimo. La sentenza è senza ombre e chiude la porta, speriamo definitivamente, a ogni strumentalizzazione contraria al diritto degli autori e editori italiani di vedere remunerate le loro opere” ha dichiarato il presidente della Siae, Gino Paoli.
“Quanto alle esenzioni ‘ex ante’ per gli apparecchi a uso esclusivamente professionale, e quindi non suscettibili di uso per copia privata, la Siae ha sino a oggi operato nel rispetto dell’ incarico assegnatole dall’ ordinamento nazionale. Del resto, il criterio dettato dalla stessa Corte di Giustizia per l’ individuazione delle predette esenzioni è quello della manifesta estraneità dei dispositivi alla copia privata (e quindi manifesta destinazione dei dispositivi stessi a un uso esclusivamente professionale)“.
“Viva il Consiglio di Stato. Viva il diritto d’ autore“- commenta Paoli – “e se poi qualcuno volesse fissare dei criteri generali per gli usi professionali, la Siae sarà contenta e persino sollevata di doverli applicare“.
In seguito ai ricorsi proposti per l’ annullamento del decreto ministeriale 30 dicembre 2009 sulla determinazione dell’ equo compenso per copia privata, di cui è giunta recentemente la sentenza dal Consiglio di Stato, Enzo Mazza, presidente Fimi (Federazione dell’ industria musicale italiana) afferma: “La decisione del Consiglio di Stato in materia di copia privata conferma l’ impianto italiano e respinge le pretese di annullare il D.M. del 30 dicembre 2009“.
Mazza ha inoltre aggiunto che “il rinvio alla Corte di Giustizia con riferimento al tema dei protocolli applicativi Siae per l’ uso professionale non potrà fare altro che chiarire ulteriormente l’estensione del prelievo, cosa che come industria musicale abbiamo sempre auspicato“.
Per Confindustria Cultura, la sentenza parziale del Consiglio di Stato conferma la piena legittimità del Decreto dell’allora Ministro Bondi rigettando nel merito tutti i motivi di ricorso degli appellanti. “Le censure dedotte sono infondate e vanno respinte: le sentenze impugnate del TAR meritano di essere confermate”, un pronunciamento piuttosto eloquente ed emblematico a favore delle ragioni dei titolari dei diritti e del provvedimento del 2009 con si è previsto l’aggiornamento dei compensi per copia privata. La remissione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per uno specifico e limitato aspetto, relativo alla compatibilità del nostro impianto normativo (primario e secondario) per l’esenzione ex ante del prelievo per gli usi esclusivamente professionali, tramite protocolli applicativi, non sposta di una virgola il giudizio complessivo sul sistema di prelievo italiano e cioè di conformità, proporzionalità e ragionevolezza del quadro vigente, aggiornato, come noto, nel 2014 dal Ministro Dario Franceschini. La Sesta Sezione della massima giustizia amministrativa ha infatti ribadito, in tutte le sue parti, le decisione assunte dal TAR, confermando l’infondatezza e l’inconsistenza giuridica del ricorso degli appellanti, sottolineando, ancora una volta, che ciò che conta ai fini della soggezione all’obbligo di pagamento dell’equo compenso è che apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione siano idonei (“la mera capacità, idoneità, potenzialità di realizzazione di copie private da parte di tali apparecchi”) a essere utilizzati per realizzare copie private, potendo causare un pregiudizio potenziale all’autore dell’opera protetta.
Per il Presidente del NuovoImaie Andrea Miccichè, “questa sentenza non solo conferma la piena legittimità delle tariffe di Copia Privata stabilite nel Decreto Bondi, ma sferra un duro colpo ai continui attacchi che gli autori, i produttori e gli artisti interpreti e esecutori continuano a subire da parte di aziende che sempre più massicciamente ottengono un successo commerciale grazie alla loro capacità di riprodurre contenuti tutelati“. È una decisione fondamentale, quindi, per tutto il settore creativo e, in particolare, per gli artisti interpreti esecutori. “I compensi per copia privata per gli interpreti esecutori” – conclude Miccichè – rappresentano una componente significativa dei loro diritti oltre che fonte di sostegno e promozione delle loro attività artistiche e professionali”.
Anche Audiocoop, il coordinamento delle etichette discografiche indipendenti italiane, esprime soddisfazione per la sentenza del Consiglio di Stato. “Hanno vinto la logica della tutela e dello sviluppo del diritto d’autore contro chi, senza pagare alcun prezzo equo, ritiene di poter diffondere la creatività culturale praticamente a titolo gratuito per sfruttarla al massimo tenendo per sé, in gran parte piattaforme multinazionali monopoliste, il massimo del profitto senza condividerlo in maniera più giusta con la filiera creativa culturale e musicale come richiesto a gran voce da più parti da ogni parte del mondo, anche da grandi artisti. Ora dopo questa vittoria che tutto il settore saluta con soddisfazione è tempo urgente di rispondere agli impegni presi come filiera della musica con il Ministro per i Beni Culturali Dario Franceschini, che ha siglato con forza tale decreto, a tutela dei contenuti del made in Italy culturale, con l’allestimento di un tavolo tecnico presso il Mibact insieme alla Siae e alle associazioni della discografia e dell’audiovisivo per investire una parte dei maggiori introiti per i diritti nell’innovazione e nella creatività, nei giovani e nel futuro, nelle opere prime e nei festival e nelle piattaforme Made in Italy che valorizzano i giovani talenti guardando così con maggiore fiducia al futuro culturale del nostro paese“.