Con sentenza n. 581 depositata il 12 gennaio scorso la Cassazione affronta la questione del requisito del carattere creativo nei programmi per elaboratore.
Posto che, osserva la Corte, la protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratore (il c.d. software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), postula, al pari di quello riguardante qualsiasi altra opera, il requisito della originalità , la creatività del programma sussiste anche se esso sia frutto di idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria del programma stesso, purchè formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetti alle precedenti.
La consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione che si risolve in un giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
Nella specie, è stato ritenuto legittimo il comportamento di una società che aveva ceduto in uso, con clausola di esclusiva, un programma informatico riguardante il controllo del carico degli automezzi nei depositi petroliferi, ed una cui collegata aveva successivamente venduto ad una società concorrente della prima cessionaria un programma che era risultato costituire una rielaborazione del primo, dotato di una sua specificità , e la cui originalità consisteva nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso ed all’ambiente tecnologico particolare.
A breve il testo integrale della sentenza sarà disponibile nella nostra banca dati delle Sentenze.
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