Con sentenza n. 6254 (ud. 2 febbraio 2011 – deposito del 21 febbraio 2011) la Corte ha innovativamente affermato che il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci è configurabile anche con riferimento a prodotti qualificabili come “oggetti di design”.
La Cassazione ha elaborato il seguente principio di diritto, confermando la pronuncia di secondo grado:
DELITTI CONTRO L’ECONOMIA PUBBLICA ” VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI – PRODOTTI INDUSTRIALI QUALIFICABILI COME “OGGETTI DI DESIGN” – REATO – CONFIGURABILITA’
“Gli oggetti di “design”, la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell’autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorché interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l’esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore”.