La Corte di Cassazione con sentenza n. 12825/2003 ha riconosciuto alla SIAE la possibilità di agire in giudizio per conto degli autori nei confronti delle emittenti che ne trasmettono le opere senza la relativa corresponsione dei diritti, anche in mancanza di uno specifico contratto siglato tra la Società e l’emittente stessa.
E’ stato quindi ribadito il diritto esclusivo, posto in capo all’autore, relativo all’utilizzo economico dell’opera e alla sua diffusione e di conseguenza anche il diritto di chiedere e ottenere il risarcimento per la violazione perpetrata.
Quindi nel caso in cui l’autore abbia affidato alla SIAE mandato per la tutela dei propri interessi di natura economica, ciò comporta la possibilità per la stessa di agire in giudizio in sua vece nei confronti dell’emittente anche in assenza del relativo contratto.
La redazione (Raimondo Bellantoni)