Avvocato Generale UE: si possono filtrare gli indirizzi IP dei siti che violano il diritto d’autore, ma tenendo conto dell’equilibrio tra i diritti fondamentali

Il 26 novembre 2013 l’avvocato Generale Pedro Cruz Villalón ha presentato le conclusioni nella causa C-314/12, UPC Telekabel Wien GmbH contro Constantin Film Verleih GmbH e Wega Filmproduktionsgesellschaft GmbH.
L’oggetto della causa riguarda la procedura di adozione di un provvedimento inibitorio in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE, per stabilire se possa essere adottato un provvedimento inibitorio nei confronti di un servizio di accesso a Internet (“Internet service provider”) che consente un accesso a Internet non al gestore del sito Internet che viola in misura massiccia il diritto d’autore, ma solo agli utenti che si servono di detto sito.

L’Avvocato Generale ha così concluso:

1. L’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che un soggetto che mette a disposizione del pubblico in Internet materiali protetti senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti, e pertanto viola i diritti di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, utilizza i servizi del fornitore di accesso a Internet dei soggetti che accedono a tali materiali.

2. Non è compatibile con il necessario bilanciamento dei diritti fondamentali da effettuarsi nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 vietare ad un provider in modo totalmente generale e senza prescrizione di misure concrete di consentire ai suoi clienti l’accesso ad un determinato sito Internet che viola il diritto d’autore. Ciò vale anche nel caso in cui il provider possa evitare sanzioni per la violazione di tale divieto dimostrando di aver adottato tutte le misure ragionevoli per l’attuazione del divieto.

3. Una concreta misura di blocco relativa ad uno specifico sito Internet, imposta nei confronti di un provider in forza dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29, non è, in linea di principio, sproporzionata per il solo fatto che comporti un impiego di mezzi non trascurabile e, tuttavia, possa essere facilmente aggirata senza particolari conoscenze tecniche. Spetta ai giudici nazionali compiere nel caso di specie un bilanciamento dei diritti fondamentali delle parti coinvolte, tenendo conto di tutti gli elementi rilevanti e assicurare in tal modo un giusto equilibrio tra tali diritti fondamentali.

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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