Anche realizzare una copia di un programma per elaboratore non identica all’originale costituisce reato: la sentenza della Cassazione

Anche realizzare una copia di un programma per elaboratore non identica all’originale costituisce reato se oggetto della duplicazione è una parte di programma dotata di una propria autonomia funzionale o il nucleo centrale del programma (code-line o programma sorgente). Questo in sintesi il contenuto della sentenza della Corte di Cassazione n. 15509 del 24 aprile 2002.
Un ex-dipendente della società Ristomat era accusato di avere posto sul mercato con la Agape, società concorrente della Ristomat, un prodotto software che ‘ almeno in parte ‘ duplicava il software Ristomat. Questi era stato assolto in primo grado, e condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello di Bologna In primo grado il Tribunale lo aveva assolto sostenendo che l’art. 171-bis della l.
La Corte di Cassazione, adita su ricorso del dipendente, conferma la decisione adottata dai giudici di II grado, affermando che la tutela penale prevista dalla vigente normativa relativa al diritto d’autore si applica anche ad una parte di programma purché questa sia dotata di originalità .
La decisione della Corte si occupa anche del contrassegno, introdotto dalla legge 248/00 e il regolamento attuativo 338 del 2001: infatti
la duplicazione abusiva di software prevista dalla prima parte dell’art. 171-bis costituisce reato indipendentemente dall’apposizione del contrassegno SIAE sul supporto.
Inoltre la decisione equipara il contrassegno e la dichiarazione sostitutiva ai fini della tutela penale del software per quanto riguarda le diverse ipotesi di illecita distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE, previste dalla seconda parte dell’art. 171-bis l.d.a.
Resta da sottolineare che né il contrassegno né la dichiarazione sostitutiva sono necessari per la tutela penale (sempre con riferimento alla seconda parte dell’art. 171-bis l.a.) dei programmi per elaboratore legittimamente circolanti alla data di entrata in vigore della legge 248/00 (cioè commercializzati prima del 19 settembre 2000).
Un altro importante principio stabilito dalla sentenza è che è configurabile il reato di ricettazione di cui all’art. 648 c.p. per l’ipotesi di acquisto di programmi illecitamente duplicati ai sensi della prima parte dell’art. 171-bis. Si tenga presente che prima di questa decisione molta parte della giurisprudenza (e soprattutto la magistratura giudicante) – anche in considerazione della gravità delle pene collegate al reato di ricettazione – metteva in dubbio la possibilità di configurare la fattispecie di ricettazione in ipotesi di acquisto di software di provenienza illecita.

La redazione

Su Giovanni d'Ammassa

Avvocato con studio in Milano dal 1997, coltiva sin dall'Università lo studio e l’insegnamento del diritto d’autore. Fonda Diritttodautore.it nel 1999. Appassionato chitarrista e runner.

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