Nella nostra banca dati Sentenze abbiamo inserito la sentenza della Corte d’Appello di Roma, sezione specializzata, n. 5477 del 5 novembre 2012, dove il giudicante, facendo di tutta l’erba un fascio, confonde l’opera musicale con il fonogramma e stabilisce che per uno sceneggiato televisivo (in senso stretto non considerata un’opera cinematografica) non è necessario richiedere l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore per la sincronizzazione dell’opera musicale.
In sostanza la Corte statuisce che:
1. lo sceneggiato televisivo non è un’opera cinematografica in senso stretto; ci chiediamo allora cosa sia… se non un’opera audiovisiva assimilata all’opera cinematografica ex artt. 44 e ss. l.d.a.’;
2. l’opera musicale (oggetto di diritto d’autore ex artt. 1, 2 e 61 e ss. l.d.a.) e il fonogramma (oggetto di diritto connesso ex artt. 72 e ss. l.d.a.) sono la stessa cosa (!);
3. SIAE negozia le licenze per le utilizzazioni dei fonogrammi (!!);
4. SIAE autorizza RAI alla sincronizzazione delle opere musicali e di fonogrammi (!!!);
5. SIAE perfeziona la licenza con RAI dietro la corresponsione del compenso ex art. 73 l.d.a. (notoriamente incassato invece da SCF, AFI e Audiocoop…!!!!);
6. pertanto non è necessaria nessun’altra ulteriore autorizzazione per la sincronizzazione dell’opera (e del fonogramma) (!!!!!).
La sentenza proviene da una Corte di una sezione specializzata in proprietà industriale e intellettuale.
Il testo integrale è disponibile nella nostra banca dati Sentenze, accessibile ai nostri abbonati.
Segnaliamo inoltre la sentenza n. 2399/2011 dove la medesima Corte, questa volta applicando correttamente la legge sul diritto d’autore, assoggetta a preventiva autorizzazione del produttore di fonogrammi la sincronizzazione del fonogramma allo sceneggiato televisivo.
La redazione